Ammonimento ex art 8 e divieto di impiego come steward (TAR Emilia-Romagna n. 105 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di divieto di impiego come steward presso impianti sportivi, l’ammonimento disposto dal Questore ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 11/2009 integra una delle situazioni previste dall’art. 11 T.U.L.P.S., richiamato dal punto 5 dell’Allegato A al D.M. 13 agosto 2019. Ne consegue che il Prefetto è tenuto a disporre il divieto in via automatica, trattandosi di una delle ipotesi in cui le autorizzazioni di polizia devono essere negate. La carenza anche di uno solo dei requisiti soggettivi è sufficiente a fondare il provvedimento, che non richiede ulteriore istruttoria discrezionale. In tale evenienza l’omessa comunicazione di avvio del procedimento resta irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, poiché l’Amministrazione non avrebbe potuto disporre diversamente.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava davanti al TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, il provvedimento con cui il Prefetto della provincia di Reggio Emilia gli aveva imposto il divieto di impiego in qualità di steward presso impianti sportivi. Il provvedimento prefettizio si fondava esclusivamente sull’ammonimento disposto in precedenza nei suoi confronti dal Questore di Parma.
L’interessato aveva dapprima censurato in via gerarchica l’atto, con rigetto del ricorso amministrativo, e poi aveva adito il giudice amministrativo. L’U.T.G.-Prefettura di Reggio Emilia, il Ministero dell’Interno e le Questure di Reggio Emilia e Parma si costituivano in giudizio. La causa, discussa all’udienza pubblica, era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. Il D.M. 13 agosto 2019, emanato in attuazione dell’art. 2-ter del D.L. n. 8/2007, disciplina l’organizzazione del servizio degli steward negli impianti sportivi. L’art. 7 del decreto attribuisce al Prefetto il potere di disporre il divieto di impiego su segnalazione del Questore, tanto nelle fattispecie a carattere vincolato quanto in quelle a carattere atipico, attesa la natura preventiva della misura.
Il punto 5 dell’Allegato A individua i requisiti soggettivi necessari. Tra essi figura la condizione di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 11 T.U.L.P.S., norma che elenca le ipotesi in cui le autorizzazioni di polizia devono essere negate. Il Collegio richiama il precedente del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 960/2025, che ha chiarito come la regolazione ministeriale individui le concrete fattispecie di divieto, da esercitarsi su segnalazione del Questore.
Il nodo decisivo è la sussumibilità dell’ammonimento nelle ipotesi dell’Allegato A. Il Collegio osserva che l’art. 11 T.U.L.P.S. annovera espressamente, tra le situazioni che impongono la negazione delle autorizzazioni, quella di chi è sottoposto all’ammonizione. L’ammonimento costituisce quindi ex se motivo di inaffidabilità del soggetto per lo svolgimento del delicato servizio pubblico di steward.
Si tratta, precisa il Collegio, di una delle tassative ipotesi in cui le autorizzazioni di polizia devono essere negate, con conseguente preclusione automatica all’impiego. La valutazione dell’Amministrazione coincide sostanzialmente con un’ipotesi predeterminata dalla norma. Non sussistono perciò i vizi di violazione di legge né di eccesso di potere, non richiedendo la fattispecie alcuna ulteriore istruttoria.
Il Collegio esclude infine la fondatezza della censura sulle garanzie partecipative. Poiché l’Amministrazione non avrebbe potuto disporre diversamente, opera l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, che esclude l’illegittimità del provvedimento per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.