Improcedibile il ricorso sul sostegno per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Campania n. 106 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione scolastica, volto a ottenere l’assegnazione del docente di sostegno per l’intero orario settimanale di frequenza in favore di alunno con disabilità, è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la pretesa si riferisca a un anno scolastico ormai decorso e risulti soddisfatta, per l’anno in corso, dall’amministrazione. La domanda di completamento orario relativa a un anno scolastico concluso non è più idonea a produrre alcuna utilità per il ricorrente. L’interesse al ricorso deve permanere fino alla decisione e la sua sopravvenuta mancanza impedisce la pronuncia nel merito. La compensazione delle spese è giustificata dall’evoluzione in fatto della vicenda, fermo restando il rimborso del contributo unificato nei limiti di quanto effettivamente versato.
Il Fatto
I genitori di un minore con disabilità hanno agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale di Caserta e dall’istituto scolastico di Capua, in merito alla nota pec del 6.2.2025. Con tale istanza chiedevano, in favore del figlio, il completamento orario con rapporto 1:1 per l’intera fascia delle 32 ore settimanali della cattedra di sostegno, con riferimento all’anno scolastico 2024/25. La scuola aveva inoltrato all’amministrazione regionale la richiesta di ulteriori 14 ore in aggiunta alle 18 già assegnate.
Con memoria depositata il 15.12.2025 i ricorrenti hanno rappresentato di non avere più interesse alla prosecuzione della controversia, poiché l’istituto scolastico, con nota del 26.9.2025, aveva assegnato all’alunno le 32 ore di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026. Hanno chiesto la condanna della resistente alle spese e al rimborso del contributo unificato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, pervenendo poi alla relativa declaratoria. La domanda di assegnazione del docente di sostegno per l’intero orario settimanale di frequenza si riferisce a un anno scolastico ormai decorso e non è più in grado di arrecare alcuna utilità concreta ai ricorrenti.
La stessa conclusione vale per l’istanza ostensiva del 6.02.2025. L’istituto scolastico ha riscontrato tale richiesta con nota dell’08.02.2025, evidenziando di avere inoltrato all’Ufficio Scolastico Regionale, in data 07.02.2025, la richiesta di assegnazione di ulteriori 14 ore settimanali di sostegno in aggiunta alle 18 già riconosciute. La circostanza è stata confermata dalla scuola con nota dell’08.03.2025.
Quanto all’anno scolastico 2025/26, il Collegio dà atto che l’assegnazione del docente di sostegno per l’intero orario di frequenza settimanale risulta attuata tempestivamente dall’istituto scolastico all’inizio dell’anno, come da nota del 26.09.2025 prodotta in atti. L’interesse sostanziale perseguito dai ricorrenti risulta, dunque, già soddisfatto.
Il Giudice ha applicato il combinato disposto degli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm. La causa è stata trattenuta in decisione previo rilievo officioso dell’improcedibilità. L’evoluzione in fatto e gli esiti processuali della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite, fermo restando il rimborso del contributo unificato in favore dei ricorrenti, nei limiti di quanto effettivamente versato.
Nota della Redazione
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