Diniego dell’affidamento in prova per mancata revisione critica e insussistenza di automatismi (Cass. pen. Sez. 7 n. 17820 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato e l’idoneità della misura a facilitarne il reinserimento sociale. In particolare, per l’affidamento in prova al servizio sociale, il giudice, pur basandosi sulle relazioni degli organi deputati all’osservazione, non è vincolato ai giudizi in esse espressi e deve apprezzare le informazioni sulla personalità e sullo stile di vita del condannato, parametrandone la rilevanza alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità residua. Non costituisce automatismo il richiamo al principio di gradualità nella concessione dei benefici, che risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative del trattamento penitenziario.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Potenza rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da un condannato in relazione alla pena risultante dal cumulo di pene concorrenti, che ricomprendeva reati di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico. Avverso tale decisione, l’interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con cinque motivi, un contraddittorio e ingiustificato giudizio prognostico sfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati, fondato esclusivamente sulla pendenza di procedimenti e sulla sottovalutazione degli elementi favorevoli, quali le informative negative della Questura, la relazione trattamentale e la documentazione sanitaria psichiatrica.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito che la concessione delle misure alternative è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, la quale deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato. Nel caso di specie, il Tribunale aveva espressamente preso in esame tutte le risultanze del trattamento, ivi comprese quelle di segno negativo, evidenziando la totale mancanza di revisione critica del reato, un atteggiamento seduttivo e autoreferenziale nei colloqui psicologici e la mancata discussione dei fatti integranti reato.
Tale motivazione è stata giudicata non lacunosa ed esente da profili di illogicità, in quanto il giudice di merito ha ponderato gli elementi disponibili senza limitarsi a un richiamo automatico alla pendenza di procedimenti. La Corte ha inoltre precisato che le condizioni di salute non rientrano tra i presupposti da considerare per la concessione della misura alternativa richiesta.
La decisione è stata infine ritenuta conforme al principio della gradualità dei benefici penitenziari, richiamando i precedenti della giurisprudenza di legittimità che lo qualificano come espressione di un razionale apprezzamento delle finalità rieducative del trattamento. La motivazione del Tribunale, non essendo né illegittima né contraddittoria, non è stata inficiata dalle doglianze del ricorrente, prive di argomenti idonei a sostenerne la tenuta.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, stimata in euro tremila.
Nota della Redazione
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