Sequestro informatico probatorio: onere di specificazione e convalida (Cass. pen. Sez. VI n. 26260 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando il sequestro consegua a perquisizione disposta dal pubblico ministero, non è necessaria la convalida se il provvedimento ha individuato con sufficiente certezza l’oggetto specifico del sequestro. Si deve invece procedere alla convalida se il decreto si limita a indicare i reati e ad autorizzare la polizia giudiziaria a ricercare elementi di prova, senza specificare contenuto e termini della delega al sequestro. Il decreto di sequestro probatorio di dati informatici è legittimo quando indichi le ragioni del sequestro esteso, i criteri di selezione del materiale, la perimetrazione temporale e i tempi di esame con restituzione delle copie non rilevanti.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato la richiesta proposta dalla ricorrente avverso il decreto di perquisizione, ispezione informatica e sequestro emesso dal Procuratore Europeo Delegato. Il sequestro riguardava atti e documentazione, cartacea e informatica, pertinenti a progetti finanziati con fondi europei.
La difesa ha censurato la mancata convalida, la mancanza dei requisiti di proporzionalità del sequestro informatico e l’insussistenza del fumus commissi delicti per i reati ipotizzati. Il ricorso per cassazione ripropone le stesse doglianze.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla dedotta esecuzione del sequestro a iniziativa della polizia giudiziaria in forza di una delega in bianco. Il Collegio richiama il principio secondo cui la convalida non è dovuta quando il provvedimento di perquisizione abbia individuato con sufficiente certezza l’oggetto specifico del sequestro: la delega all’esecuzione, in tal caso, non trasferisce alla polizia giudiziaria alcun potere selettivo autonomo.
Nel caso concreto il decreto del pubblico ministero indicava beni determinati e ne spiegava la pertinenzialità con i reati, così che l’esecuzione non ha ecceduto il contenuto del provvedimento. La Corte aggiunge che l’omessa convalida del sequestro eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria determina l’inefficacia del sequestro e legittima la richiesta di restituzione al pubblico ministero, seguita dall’opposizione ex art. 253, comma 5, cod. proc. pen., ma non una richiesta di riesame sulla mancata convalida.
Sul secondo motivo la Corte richiama la giurisprudenza consolidata sui requisiti del decreto di sequestro di dati informatici: indicazione delle ragioni del sequestro omnicomprensivo o delle specifiche informazioni ricercate, dei criteri di selezione, della giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale e dei tempi di selezione con restituzione delle copie non rilevanti. Il vincolo reale deve essere proporzionato sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale.
Il Collegio ritiene che il decreto, nel caso esaminato, indicasse la perimetrazione cronologica dei dati, la scansione temporale delle operazioni di esame della copia forense e le chiavi di ricerca precisate in allegato. Le censure difensive si risolvono dunque in una contestazione di merito.
Quanto al terzo motivo, la Corte esclude il carattere esplorativo del sequestro. Il fumus richiesto consiste nell’esistenza di indizi concreti che facciano apparire verosimile la commissione del reato: non basta l’astratta sussumibilità del fatto, ma non è necessaria la persuasività richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. per le misure personali. La ricostruzione dei capi di accusa provvisori, con la descrizione delle condotte e dei soggetti coinvolti, è coerente con la configurabilità dei reati di malversazione ex art. 316-bis cod. pen. e di turbata libertà degli incanti ex art. 353 cod. pen.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 316-bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche
- Art. 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti
- Art. 253 c.p.p. – Oggetto e formalità del sequestro
- Art. 273 c.p.p. – Condizioni generali di applicabilità delle misure