Il diniego delle attenuanti generiche per la recidiva (Cass. pen. Sez. 3 n. 14861 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito può legittimamente negare la concessione delle attenuanti generiche e, contestualmente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell’imputato. Il principio del ne bis in idem sostanziale non preclude l’utilizzo plurimo del medesimo fattore, quando questo sia posto a fondamento di scelte rimesse al prudente apprezzamento del giudice. Ne consegue che, ove la recidiva sia stata ritenuta sulla base di precedenti penali dimostrativi di pericolosità sociale e personalità negativa, la stessa valutazione può implicitamente fondare anche l’esclusione delle attenuanti. La sentenza costituisce un tutto coerente e organico e la ragione di una statuizione può risultare da altri punti del provvedimento, anche con richiamo implicito.
Il Fatto
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 20 novembre 2020, condannava l’imputato in relazione al reato di cui all’art. 6, commi 2 e 6, della legge n. 401 del 1989 e successive modifiche. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 13 gennaio 2025, confermava integralmente la decisione di primo grado.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo, con il quale lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, già richieste in appello, con giudizio di prevalenza o equivalenza rispetto alla recidiva contestata. Il ricorrente evidenziava il proprio corretto atteggiamento processuale e la leale condotta tenuta nel processo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice può legittimamente negare le attenuanti generiche e ritenere la recidiva valorizzando per entrambe le valutazioni i precedenti penali dell’imputato. Il principio del ne bis in idem sostanziale, infatti, non preclude la possibilità di utilizzare più volte il medesimo fattore per giustificare scelte relative ad elementi la cui determinazione è rimessa al prudente apprezzamento dell’autorità decidente.
Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva applicato l’aggravante della recidiva valorizzando la sussistenza di precedenti penali, ritenuti dimostrativi di pericolosità sociale e di una “non comune inclinazione al delitto”, indice di una personalità negativa. La Cassazione ha evidenziato come, in virtù del principio dell’esame complessivo della sentenza, la stessa valorizzazione di tali elementi debba ritenersi implicitamente considerata anche per escludere le invocate attenuanti generiche.
I giudici di legittimità hanno inoltre osservato come il motivo di gravame relativo alle attenuanti generiche fosse alquanto generico, limitandosi a un riferimento non articolato alla condotta processuale e a una generica esigenza di mitigazione della pena, senza allegare elementi specifici a sostegno della richiesta. Tale genericità, unita alla valorizzazione dei precedenti penali, rendeva coerente e non manifestamente illogica la decisione impugnata.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 in tema di responsabilità per la determinazione dell’inammissibilità.
Nota della Redazione
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