Ricorso in cassazione cautelare per violazione di legge o illogicità manifesta (Cass. pen. Sez. 3 n. 16293 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto. È invece inammissibile quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Il mero decorso del tempo e il rispetto delle prescrizioni imposte non costituiscono elementi idonei a determinare di per sé l’affievolimento delle esigenze cautelari. La cancellazione dall’albo professionale non è elemento decisivo ai fini della revoca della misura, attesa la gravità delle condotte e il pericolo di reiterazione.

Il Fatto

L’imputato, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a fatti di cui agli artt. 110, 81 cpv., 640-bis, 61 n. 7 cod. pen., proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare emessa, in appello, dal Tribunale del riesame di L’Aquila.

Il ricorso era affidato a quattro motivi, con i quali si censurava, in sintesi, la mancata verifica concreta, individualizzata e attuale delle esigenze cautelari, il vizio di motivazione apparente in punto di persistenza delle esigenze cautelari, l’adesione acritica alla decisione del giudice di prime cure e la mancata valutazione di misure meno afflittive. La difesa aveva addotto elementi di novità, quali l’avvenuto esercizio dell’azione penale, la cancellazione dall’elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità e le condizioni familiari e reddituali dell’imputato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente ribadito il proprio consolidato orientamento secondo cui, in materia di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un ulteriore grado di merito, dovendo limitarsi a verificare la legittimità del provvedimento e la coerenza logica della sua motivazione.

Nel caso di specie, il Tribunale aveva espressamente escluso che il mero decorso del tempo potesse determinare l’affievolimento delle esigenze cautelari, che il rispetto delle prescrizioni imposte non potesse condurre a diversa decisione e che sussistessero elementi nuovi valorizzabili. In particolare, la cancellazione dall’albo professionale non era stata ritenuta decisiva, considerata la gravità delle condotte contestate e il pericolo di reiterazione di fatti analoghi anche senza la predetta iscrizione, operando l’indagato con l’ausilio di terzi.

La Corte ha inoltre rilevato che il provvedimento impugnato aveva partitamente affrontato le doglianze difensive, escludendo l’idoneità di misure gradate a soddisfare le esigenze cautelari, in considerazione della necessità di evitare ogni comunicazione tra l’indagato e i compartecipi del reato. Quanto alle esigenze familiari, le stesse potevano essere tutelate mediante apposite autorizzazioni; l’attività lavorativa, poi, costituiva proprio il mezzo attraverso il quale l’imputato aveva commesso i fatti per cui si procedeva.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità, poiché il ricorrente aveva sindacato valutazioni di merito senza addurre nuovi elementi a sostegno della invocata rivalutazione del periculum. La Corte ha altresì osservato come il ricorrente avesse formalizzato ulteriori ricorsi su istanze cautelari già decise dalla Sezione in senso difforme. Conclusivamente, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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