Il diniego di attenuanti generiche non può fondarsi sulla protesta d’innocenza (Cass. pen. Sez. 5 n. 14430 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione con cui il giudice di merito nega le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena è apparente quando si fonda sulla mancata collaborazione processuale dell’imputato, che abbia esercitato il diritto di difesa protestandosi innocente o fornendo una versione dei fatti non coincidente con quella della persona offesa. La legittima attività difensiva non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole ai fini del riconoscimento dei benefici. Il diniego della non menzione della condanna nel certificato penale richiede una motivazione espressa, non essendo configurabile una motivazione implicita in assenza di un nesso di consequenzialità logica e giuridica con altre statuizioni.
Il Fatto
Il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato l’imputato colpevole di minaccia aggravata, condannandolo alla pena e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. La Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione.
L’imputato, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi, tra cui, con il terzo, la mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, ancorato alla circostanza che non avesse mostrato intento collaborativo, protestandosi innocente; con il quarto, l’assenza di motivazione in merito alla richiesta di riconoscimento della non menzione della condanna.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha giudicato non fondato il primo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Richiamando le Sezioni Unite n. 13681 del 2016, ha ricordato che il giudizio di tenuità postula una valutazione complessa e che i criteri dell’art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale, sicché la valutazione negativa di uno solo di essi preclude il riconoscimento dell’istituto. Il giudice di merito ha correttamente valorizzato l’indole aggressiva e la futilità dei motivi nel contesto di conflitti condominiali.
Sono stati invece accolti il terzo e il quarto motivo. La motivazione della Corte d’appello è stata ritenuta apparente nella parte in cui, per negare le attenuanti generiche e la sospensione condizionale, si riferisce all’attività difensiva legittimamente esercitata dal ricorrente. La sentenza richiama il principio per cui, se la confessione può essere valutata come elemento favorevole, la protesta d’innocenza o la scelta di non collaborare non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole.
Con riguardo alla non menzione, la Corte ha rilevato la totale assenza di motivazione, escludendo la configurabilità di una motivazione implicita. La giurisprudenza, nel riconoscere la legittimità di tale tecnica espositiva, richiede pur sempre un nesso di consequenzialità logica e giuridica tra la statuizione espressamente motivata e quella che se ne vuole desumere. Nel caso di specie, proprio la motivazione apparente sul diniego degli altri benefici impedisce di trarre da essa la giustificazione per il diniego della non menzione.
La Corte ha pertanto disposto l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rigettato nel resto il ricorso. Ha altresì escluso la liquidazione delle spese alla parte civile, per il tardivo deposito delle conclusioni, avvenuto in violazione del termine di cui all’art. 611 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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