Continuazione richiede fine specifico e programmato, non generica dedizione (Cass. pen. Sez. 1 n. 14434 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 cod. pen. richiede l’accertamento di un disegno criminoso unitario, che deve consistere in una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine concreto e specifico. Tale finalità non può coincidere con un finalismo generico, come l’obiettivo di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione al crimine. La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé l’elemento intellettivo della continuazione né giustificano un trattamento sanzionatorio più mite. La valutazione sulla sussistenza dell’unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per motivazione apparente o manifestamente illogica.
Il Fatto
Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza di applicazione della continuazione tra due reati di rapina aggravata, entrambi commessi a Palo del Colle: il primo, giudicato con sentenza del GIP del 10 aprile 2018, in danno di una persona fisica; il secondo, oggetto di sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, ai danni di un esercizio commerciale. Pur riconoscendo l’omogeneità delle condotte e la breve distanza temporale, il giudice aveva escluso il vincolo per le diverse modalità di commissione e per la pluralità di precedenti contro il patrimonio a carico del condannato. Avverso tale ordinanza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione, ritenendo apparente il percorso giustificativo adottato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. In primo luogo, ha rammentato che il giudice di merito, per verificare la sussistenza della continuazione, è tenuto a individuare, attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità delle diverse violazioni, elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminoso sin dal momento ideativo, escludendo una successione di autonome risoluzioni criminose.
I giudici di legittimità hanno precisato che gli indici rivelatori della preordinazione unitaria – quali la ridotta distanza cronologica, l’omogeneità del bene tutelato e le modalità della condotta – possono essere valorizzati anche singolarmente, purché significativi, ma non sono di per sé sufficienti. L’elemento teleologico richiesto dalla norma è costituito da una finalità ben individuata e circoscritta, non da un progetto di vita criminoso. La nozione stessa di continuazione, quale norma di favore tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale, presuppone una ridotta capacità criminale dell’agente, che risulta incompatibile con una professionale dedizione al reato.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il giudice dell’esecuzione si sia conformato a tali principi. La motivazione resa, basata sulle diverse modalità di commissione dei fatti e sui numerosi precedenti per delitti contro il patrimonio, è stata considerata adeguata a sostenere la riconducibilità dei due episodi a determinazioni autonome ed estemporanee, espressive di uno stile di vita e di una professionalità nel reato, piuttosto che di un programma unitario.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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