Connessione materiale tra violenza sessuale e maltrattamenti per procedibilità d’ufficio (Cass. pen. n. 16434/2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di delitti di violenza sessuale, la procedibilità d’ufficio determinata dall’ipotesi di connessione prevista dall’art. 609-septies, comma 4, n. 4, cod. pen. si verifica non solo quando vi è connessione in senso processuale ex art. 12 cod. proc. pen., ma anche quando vi è connessione in senso materiale, cioè ogni qualvolta l’indagine sul reato perseguibile d’ufficio comporti necessariamente l’accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l’uno in occasione dell’altro, ovvero in uno degli altri collegamenti investigativi indicati dall’art. 371 cod. proc. pen.
La ragione della deroga al regime di procedibilità a querela risiede nel venir meno, con l’avvio delle indagini e con l’espletamento dell’istruttoria dibattimentale sul reato collegato, delle esigenze di riservatezza della persona offesa che sottendono all’attribuzione del diritto di querela.
Tale principio opera anche quando le dichiarazioni sui fatti di violenza sessuale vengono rese dalla persona offesa nel corso del dibattimento relativo al reato procedibile d’ufficio, momento in cui l’emersione dei fatti e la conseguente attività processuale fanno venire meno la riservatezza, indipendentemente dal momento dell’esercizio dell’azione penale per il reato a querela.
Il Fatto
L’imputato, coniuge convivente della persona offesa, era stato rinviato a giudizio per il reato di violenza sessuale aggravata (artt. 609-bis, 609-ter, 609-septies, comma 4, n. 4, cod. pen.), per avere costretto la moglie a subire un rapporto sessuale completo contro la sua volontà nell’estate del 2018. Il fatto era emerso nel corso del dibattimento del procedimento per maltrattamenti (art. 572 cod. pen.), instaurato per condotte verificatesi tra il settembre 2020 e il gennaio 2021, quando la persona offesa, costituitasi parte civile, aveva riferito per la prima volta l’episodio di violenza sessuale.
Il Tribunale di Novara aveva condannato l’imputato, ritenendo il reato procedibile d’ufficio per connessione con i maltrattamenti. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 20 ottobre 2025, aveva confermato la condanna, rigettando la tesi difensiva secondo cui mancava una connessione processuale o investigativa tra i due reati e che la violenza sessuale, emersa solo in dibattimento, sarebbe dovuta rimanere perseguibile a querela, risultando tardiva. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le doglianze. Ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la connessione rilevante ai fini dell’art. 609-septies, comma 4, n. 4, cod. pen. non è soltanto quella processuale ex art. 12 c.p.p., ma anche quella materiale o investigativa ex art. 371 c.p.p. La ratio della disposizione è quella di tutelare la riservatezza della persona offesa, evitandole lo “strepitus fori”; tale esigenza viene meno allorché il reato procedibile d’ufficio con il quale il reato sessuale è connesso sia stato oggetto di indagini e di istruttoria dibattimentale, perché l’avvio del processo e la diffusione della notizia fanno necessariamente venire meno la riservatezza.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto sussistente la connessione, valorizzando il fatto che l’episodio di violenza sessuale era emerso proprio nel corso del dibattimento per il reato di maltrattamenti, laddove la persona offesa, chiamata a ricostruire l’intero rapporto coniugale per descrivere il contesto di prevaricazioni, aveva fatto riferimento al fatto risalente all’estate 2018. La Corte di cassazione ha escluso che la circostanza che le indagini per i maltrattamenti fossero già concluse al momento della rivelazione potesse escludere la connessione: ciò che rileva è il momento dell’emersione dei fatti e delle conseguenti indagini, non il momento dell’esercizio dell’azione penale per il reato a querela, poiché la riservatezza viene meno con la rivelazione in sede processuale.
La Corte ha inoltre rigettato la censura relativa all’interesse economico della parte civile, ritenendo congrua e non illogica la motivazione della sentenza impugnata laddove aveva affermato che l’interesse della collettività all’accertamento della verità prevale sulla riservatezza della persona offesa nel momento in cui questa è chiamata a testimoniare su fatti attinenti alla vita coniugale. La Corte di appello aveva anche valorizzato l’assenza di intenti speculativi della persona offesa, che aveva riferito di un unico episodio di violenza sessuale, forzando il proprio naturale riserbo solo quando era stata chiamata a ricostruire il rapporto con l’imputato. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato.
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