Ricevuta di avvenuta consegna PEC e criterio cronologico di arrivo delle domande (TAR Abruzzo n. 36 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La data e l’ora di acquisizione di una domanda al protocollo informatico, ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione, coincidono con quelle certificate nella ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata, rilasciata dal gestore del destinatario. La ricevuta di accettazione, generata prima e indipendentemente dalla trasmissione della busta al destinatario, non può essere assunta a criterio per individuare il momento di arrivo della domanda. Una diversa interpretazione della lex specialis, basata sul “primo contatto” del messaggio con il sistema informatico del destinatario, è incompatibile con la disciplina regolamentare in materia di posta elettronica certificata e con il principio di parità di trattamento.
Il Fatto
La Regione Abruzzo aveva indetto una procedura selettiva per la concessione di finanziamenti, stabilendo che sarebbero state ammesse le sole istanze pervenute, secondo l’ordine cronologico di arrivo, in un determinato intervallo temporale. Il criterio di ammissibilità era espressamente individuato nell’ora e nella data di acquisizione delle domande al protocollo informatico regionale. Il Comune di Cappelle sul Tavo aveva inviato la propria istanza a mezzo PEC, ma veniva escluso perché la Regione, facendo riferimento alla ricevuta di accettazione del mittente, riteneva che la domanda fosse pervenuta “fuori termine”.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la tesi del Comune ricorrente. Secondo il Collegio, l’interpretazione della Regione contrasta con le regole tecniche sulla trasmissione dei documenti informatici di cui all’art. 45, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 e al d.P.R. n. 68/2005, che attribuiscono alla ricevuta di accettazione la sola funzione di attestare l’avvenuta spedizione del messaggio, mentre è la ricevuta di avvenuta consegna a certificare il momento in cui il messaggio è reso disponibile nella casella del destinatario, entrando nella sua sfera di conoscibilità.
Il giudice ha precisato che la ricevuta di accettazione è generata prima e indipendentemente dalla trasmissione del messaggio al gestore del destinatario, in un segmento telematico a cui il destinatario è estraneo. Tale ricevuta, quindi, non può attestare il momento di arrivo della domanda, che è invece comprovato dalla ricevuta di consegna rilasciata dal gestore del destinatario.
Di conseguenza, la scheda di protocollazione automatica delle PEC in arrivo, erroneamente considerata dalla Regione per individuare il momento di acquisizione, non può avere efficacia probatoria dell’arrivo del messaggio, essendo tutti i criteri di valutazione diversi da quello indicato nell’avviso pubblico incompatibili con la disciplina regolamentare recepita dalla lex specialis. La decisione si pone in continuità con il precedente del TAR Abruzzo n. 552 del 15 dicembre 2025, richiamato nella motivazione.
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Nota della Redazione
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