Annullamento parziale del PAUR per erroneo presupposto sul perimetro della Riserva (Cons. Stato n. 5648 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere dell’ente gestore di una riserva naturale regionale, reso sul presupposto dell’estraneità dell’area di sedime dell’impianto ai confini dell’area protetta, è illegittimo quando la delibera regionale di perimetrazione richiamata sia stata annullata dal giudice amministrativo con sentenza costitutiva di annullamento integrale, non sospesa e confermata in appello. L’effetto caducante travolge anche la perimetrazione, trattandosi di atto generale a effetti inscindibili, con giudicato erga omnes che si impone a tutte le autorità chiamate a vagliare il provvedimento quale presupposto di ulteriori determinazioni. Ne deriva l’illegittimità del provvedimento autorizzatorio regionale per difetto del presupposto e la sua annullabilità in parte qua, con riedizione del potere.

Il Fatto

La Regione Lazio adotta il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), ex art. 27-bis d.lgs. 152/2006, per il progetto di un impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi mediante digestione anaerobica, compostaggio e lombricompostaggio. Il PAUR interviene in funzione di riesame e modifica sostanziale di una precedente autorizzazione integrata ambientale, sostituendo l’assetto tecnologico originario con un’integrazione di digestione anaerobica, cogenerazione e raffinazione del biogas in biometano.

Un gruppo di residenti, proprietari ed esercenti attività commerciali nelle zone limitrofe, insieme a enti esponenziali, impugna il provvedimento e gli atti presupposti davanti al TAR Lazio. I ricorsi vengono riuniti e respinti nel merito. Gli originari ricorrenti propongono appello, ribadendo tra l’altro l’incompatibilità del progetto con la Riserva naturale di Decima Malafede.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie parzialmente l’appello, limitatamente al motivo con cui si contesta l’erroneità del parere dell’ente gestore della Riserva e l’omessa valutazione dell’impatto della modifica progettuale sull’area protetta.

Il parere dell’ente del 17 marzo 2022 dichiara l’area non ricompresa nei confini della Riserva, come perimetrata dalla delibera regionale n. 3 del 2020, ma non effettua alcuna valutazione di merito sul progetto, limitandosi ad auspicare alternative meno impattanti. Tale presupposto è però venuto meno: la delibera di perimetrazione è stata annullata con sentenza del TAR Lazio n. 11802 del 16 novembre 2021, mai sospesa e confermata in appello con sentenza del Cons. Stato n. 4551 del 26 maggio 2025. L’attuale configurazione del perimetro non era, dunque, produttiva di effetti né al momento del parere né a quello dell’adozione del PAUR.

Il Collegio esclude che il parere possa qualificarsi come confermativo dell’esito del precedente contenzioso, già coperto da giudicato. Il decreto del commissario ad acta del 16 gennaio 2015 non attestava l’estraneità dell’area ai confini della Riserva, ma valutava nel merito la compatibilità del progetto, dettando prescrizioni; esso è inoltre anteriore alla riperimetrazione.

Neppure rileva che l’annullamento del Piano sia stato disposto per la sola mancanza di VAS e non per la perimetrazione. L’annullamento è integrale perché discende dall’omissione di un tassello procedimentale necessario e, trattandosi di atto generale a effetti inscindibili, il giudicato vale erga omnes, imponendosi anche all’ente gestore.

Gli altri motivi sono respinti. La digestione anaerobica, il cogeneratore e l’upgrading non mutano la natura dei rifiuti trattati, già ampliata con determinazione n. G11456 del 2019 e non modificata dal PAUR: si tratta di modifiche sostanziali ma prive di autonoma capacità riqualificante. Il PRGR, al punto 1.2.1, non applica i fattori localizzativi alle varianti sostanziali che non comportino riclassificazione della discarica ex art. 4 d.lgs. 36/2003. Il motivo sull’istruttoria è generico; quello sull’omesso assenso della Soprintendenza è superato dal silenzio assenso ex art. 14-ter, co. 7, l. 241/1990, per la mancata partecipazione alla conferenza di servizi, come pure per l’ASL.

Il PAUR è dunque annullato in parte qua, con riedizione del potere, e le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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