Diniego di autorizzazione paesaggistica: improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 929 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il diniego di autorizzazione paesaggistica relativo a strutture stagionali diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il titolo edilizio temporaneo sia nel frattempo scaduto e siano medio tempore trascorse le stagioni per le quali il mantenimento era stato richiesto, non potendo il ricorrente trarre alcuna utilità concreta dall’eventuale accoglimento del gravame. La sopravvenienza fattuale che priva di utilità la decisione di merito integra una causa di improcedibilità rilevabile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con conseguente declaratoria in rito e compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un’attività commerciale balneare, aveva richiesto al Comune di Gallipoli l’autorizzazione paesaggistica per il mantenimento annuale di alcune strutture rimovibili a carattere stagionale – pannelli fonoassorbenti e bar esterno prefabbricato – già autorizzate a servizio del proprio esercizio. L’Amministrazione comunale, con provvedimento dell’8 marzo 2021, aveva espresso formale diniego sull’istanza, preceduto dal relativo preavviso di rigetto.

Avverso tale diniego la società aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Puglia, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare con riferimento all’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, all’art. 3, comma 1, lett. e.5), del d.P.R. n. 380/2001 e alle norme tecniche di attuazione del PPTR. Il Comune si era costituito instando per il rigetto del ricorso.

La Motivazione del Collegio

Il Tribunale, dato avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ha rilevato che il thema decidendum era nel frattempo venuto meno per fatti sopravvenuti. La scadenza del titolo edilizio stagionale delle strutture, per le quali era stato richiesto il mantenimento annuale, era fissata al 31 ottobre 2021: essendo decorso l’intero anno solare di riferimento ed essendo medio tempore sopraggiunte le successive stagioni estive, alcuna utilità poteva più trarre la società ricorrente dall’eventuale accoglimento del ricorso.

A sostegno di tale conclusione il Collegio ha richiamato la propria precedente pronuncia n. 424 del 2024, resa in un’analoga controversia tra le medesime parti per l’annualità 2023, nella quale era stato osservato che gli atti impugnati avevano ormai perduto la propria efficacia, facendo riferimento a un’istanza relativa a una specifica annualità ormai trascorsa. Tale circostanza conferma la valenza generale del principio secondo cui, in materia di autorizzazioni stagionali, la scadenza del termine rende strutturalmente improcedibile il gravame per sopravvenuto difetto di interesse.

La declaratoria di improcedibilità, pronunciata in rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., assorbe ogni questione di merito, ivi comprese le censure relative alla legittimità del diniego impugnato e alla corretta applicazione della normativa paesaggistica. In considerazione della definizione in rito e della peculiarità della vicenda, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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