Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per tardiva penalità di mora (TAR Calabria n. 1097 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato il giudice amministrativo accerta l’inadempimento e dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione alla decisione passata in giudicato, assegnando un termine congruo all’adempimento. La mera adozione di un atto di indirizzo, con cui l’amministrazione manifesti la volontà di provvedere, non integra esecuzione del giudicato ma giustifica, unitamente alla consistenza dei lavori e ai tempi tecnici di realizzazione, il diniego della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La misura sanzionatoria presuppone un ritardo qualificato e una condotta non collaborativa, non la sola inerzia ancora superabile mediante il termine assegnato. Scaduto inutilmente il termine, l’esecuzione è affidata al commissario ad acta, con compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 23 ottobre 2019, n. 1934, aveva condannato il Comune di Squillace a consentire ai ricorrenti l’accesso alle loro proprietà, ripristinando la strada comunale “Sportà” mediante l’esecuzione delle opere descritte nella relazione peritale d’ufficio. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 30 maggio 2023, n. 643, aveva confermato la decisione di primo grado, respingendo l’appello del Comune.
La sentenza di appello è passata in giudicato e il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di riparazione della strada e l’ulteriore condanna del Comune al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il ritardo successivo. Il Comune si è costituito depositando la delibera di Giunta n. 63 del 9 maggio 2025, con cui ha dato indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico di realizzare la progettazione esecutiva dei lavori indicati nella relazione peritale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il giudicato impone all’amministrazione l’obbligo di adempimento integrale delle pretese accertate e che tale obbligo non risulta ancora soddisfatto. La delibera di Giunta, pur esprimendo la volontà di intervenire, ha avviato soltanto l’iter procedimentale: non integra pertanto l’esecuzione del comando giudiziale.
Sussistono dunque i presupposti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. del cod. proc. amm. Il giudice rileva l’inadempimento e dichiara l’obbligo del Comune di ottemperare al giudicato nascente dalla decisione richiamata.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio l’ha respinta. Da un lato il Comune, con la citata delibera, ha evidenziato l’intenzione di adempiere, dando istruzioni agli uffici competenti per i lavori di ripristino. Dall’altro, la consistenza delle opere e il tempo necessario alla loro esecuzione, stimato in dieci mesi, rendono iniqua la misura sanzionatoria nel caso concreto. Il ritardo non assume perciò quel carattere qualificato che giustifica l’irrogazione della penalità.
Il Collegio ha assegnato all’amministrazione il termine di dieci mesi, decorrente dalla notifica della sentenza, analogamente a quanto disposto dal giudice civile. Per il caso di inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega a dirigente o funzionario della Prefettura, il quale provvederà, su istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato e a corrispondere le spese liquidate.
Il compenso del commissario, liquidato con separato decreto dietro sua richiesta, è posto a carico dell’amministrazione inadempiente. La stessa amministrazione è stata condannata alle spese di giudizio come liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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