Revoca del permesso UE per rissa aggravata e pericolosità sociale (TAR Piemonte n. 1595 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposta ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 286/1998, è legittima quando lo straniero risulti una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. La valutazione della pericolosità sociale può fondarsi su un accertamento penale intervenuto in giudizio, idoneo a illuminare il ruolo effettivo del ricorrente nei fatti e a confermare il giudizio della Questura. L’inserimento sociale, lavorativo e familiare nel territorio nazionale, pur rilevante, non prevale in presenza di una condotta che integri le ipotesi ostative al soggiorno regolare, permanendo il rischio di reiterazione del reato.
Il Fatto
Con ricorso notificato il 12 settembre 2025 il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Torino ha disposto la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro subordinato, già rilasciatogli dalla stessa autorità. Il provvedimento è stato adottato in seguito a una violenta rissa verificatasi sulla pubblica via, con uso di armi improprie e tre feriti gravi, che aveva coinvolto il ricorrente e numerosi soggetti, in gran parte componenti del suo nucleo familiare.
Il ricorrente, entrato in Italia nel 2009 e inserito stabilmente nel tessuto sociale e lavorativo, ha dedotto l’assenza dei presupposti della revoca, l’anticipazione dell’azione amministrativa rispetto a quella giudiziaria e la mancata valutazione della durata del soggiorno, dell’inserimento sociale e familiare e della presenza di minori nel nucleo. Ha chiesto l’annullamento del provvedimento con vittoria di spese; l’Amministrazione si è costituita sostenendo l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente i due motivi, respingendoli. Sul primo, il Tribunale ha rilevato che l’anticipazione dell’azione amministrativa rispetto a quella penale non inficia la legittimità del provvedimento. La successiva sentenza emessa in sede di giudizio immediato ha confermato il quadro fattuale già esposto dalla Questura, definendo i contorni della vicenda e illuminando il ruolo del ricorrente. L’accertamento penale, dunque, ha sostanzialmente ribadito quanto considerato nel provvedimento impugnato.
Il Tribunale ha valorizzato le modalità della condotta: la rissa aggravata, commessa sulla pubblica via in orario pomeridiano e in presenza di persone estranee, ha rivelato l’assoluta mancanza di recepimento delle norme civili e penali che regolano la convivenza sociale. L’uso spregiudicato di armi improprie — catene, coltelli, cacciaviti, bastoni — e manovre automobilistiche azzardate hanno cagionato lesioni gravi e gravissime, alimentando un diffuso senso di insicurezza nella comunità.
Quanto al ruolo individuale, il Collegio ha richiamato l’esito del giudizio penale: il ricorrente, identificato senza contrasti anche grazie ai filmati, ha brandito una catena, scagliandola con violenza contro un avversario e agitandola poi contro un altro soggetto colpito alla testa e disteso al suolo. Lo strumento adoperato, secondo il giudice penale, integra il dolo eventuale di procurare lesioni gravissime e non può essere ricondotto alla legittima difesa. Il diniego della sospensione condizionale della pena esprime pienamente l’accertamento dei fatti e la qualificazione giuridica degli eventi.
Da tali rilievi consegue l’infondatezza del secondo motivo, relativo all’inserimento sociale e alla durata del soggiorno. Il Tribunale ha osservato che la lunga permanenza in Italia senza mende fino ai fatti del maggio 2025 non preclude la revoca, poiché la condotta accertata integra le ipotesi ostative previste dall’art. 4 d.lgs. n. 286/1998 e sussiste il rischio di reiterazione del reato. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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