Illegittimo il divieto generalizzato di attività estrattive nel PUG in contrasto con il Piano regionale delle attività estrattive (TAR Puglia n. 926 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima la previsione di uno strumento urbanistico generale che introduce un divieto generalizzato di apertura di nuove cave e di ampliamento di quelle esistenti sull’intero territorio comunale, senza considerare che la disciplina dell’attività estrattiva è riservata dalla legge regionale a un piano di settore sovraordinato e immediatamente vincolante, quale il Piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.). La pianificazione comunale che oblitera la destinazione estrattiva di aree già riconosciute dal piano regionale, tipizzandole come aree agricole, è affetta da erroneità dei presupposti fattuali e contrasta con il principio di proporzionalità e di ragionevolezza. La successiva delibera comunale che approvi la dichiarazione di sintesi della VAS, a correzione di un mero errore materiale, sana l’omissione originaria, trattandosi di atto di chiusura del procedimento di valutazione ambientale la cui formazione è antecedente all’approvazione del piano. È altresì illegittimo l’atto inibitorio dell’attività estrattiva fondato sulle previsioni del piano annullato, per invalidità derivata.

Il Fatto

Una società titolare di una cava in attività, regolarmente autorizzata dalla Regione, impugnava il Piano urbanistico generale del Comune, approvato nel 2020, nella parte in cui, obliterando la reale destinazione dei luoghi, tipizzava come “area agricola” porzioni del sito estrattivo e introduceva un divieto generalizzato di attività estrattive su tutte le aree agricole comunali. La ricorrente censurava, altresì, i successivi atti applicativi, tra cui la nota con cui il Comune inibiva l’attività sulla particella interessata, nonché la delibera consiliare con cui l’Amministrazione, a distanza di mesi, approvava la dichiarazione di sintesi della VAS quale allegato del piano, deducendone la nullità per violazione degli artt. 13 e 14 della l.r. n. 44/2012 e dell’art. 78 d.lgs. n. 267/2000.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il consolidato principio secondo cui le scelte urbanistiche costituiscono valutazioni di merito sottratte al sindacato di legittimità, salvo che siano inficiate da errori di fatto, violazioni procedurali o illogicità abnormi. Nella specie, tale sindacato è stato ritenuto ammissibile, ravvisandosi un’evidente erroneità delle scelte pianificatorie: le Amministrazioni non avrebbero considerato che le aree in questione, laddove tipizzate come agricole, erano in realtà destinate all’attività estrattiva, avendo la coltivazione della cava obiettivamente trasformato l’assetto giuridico dei luoghi.

Decisivo è il rilievo che la destinazione estrattiva era stata riconosciuta dal Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), il quale, ai sensi dell’art. 6 l.r. n. 22/2019, costituisce lo strumento settoriale generale di indirizzo, programmazione e pianificazione territoriale delle attività estrattive. Il P.R.A.E., in quanto piano sovraordinato e immediatamente vincolante, consente espressamente proroghe, rinnovi, varianti, riattivazioni e ampliamenti entro il limite di 500 metri. Il Comune, introducendo un divieto generalizzato, avrebbe esorbitato dalle proprie competenze, senza ponderare gli impatti socio-economici e la natura transitoria dell’uso estrattivo. A conforto, il TAR richiama la giurisprudenza che dichiara illegittima l’introduzione di un divieto generalizzato di apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, laddove la disciplina è riservata al piano regionale.

Quanto ai profili procedurali, il Collegio reputa infondate le censure relative all’iter di co-pianificazione, ravvisando il rispetto dei termini perentori di cui all’art. 11 l.r. n. 20/2001. In relazione alla dedotta omissione della dichiarazione di sintesi, il TAR chiarisce che essa costituisce l’atto di chiusura del processo di valutazione ambientale, volto a formalizzare la “storia” del piano. La sua funzione è descrivere come il piano si è evoluto dalla prima bozza alla versione definitiva, dimostrando che le osservazioni hanno inciso sulle scelte finali. L’avvenuta approvazione con una successiva delibera, motivata dall’esistenza di un mero errore materiale, è idonea a sanare l’omissione: dagli atti si evince l’anteriorità della formazione e valutazione del documento rispetto all’approvazione del P.U.G.

Parimenti infondata è la doglianza sulla partecipazione al voto di consiglieri autodichiaratisi incompatibili: la delibera di rettifica, avendo natura di mera correzione di errore materiale e non carattere modificativo del piano, non presenta una “correlazione immediata e diretta” con gli interessi degli amministratori. L’ultimo profilo di censura, circa l’insufficienza contenutistica della dichiarazione di sintesi, è ritenuto generico e apodittico. Accolto il primo motivo, il TAR dichiara l’illegittimità dell’atto inibitorio dell’attività estrattiva per invalidità derivata, annullando gli atti impugnati nei limiti dell’interesse, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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