Diniego di autotutela non impugnabile per il diritto al rimborso (Cass. civ. Sez. V n. 3717 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rifiuto con cui l’Amministrazione finanziaria nega di ritirare in via di autotutela un atto impositivo divenuto definitivo è privo di autonoma impugnabilità dinanzi al giudice tributario. Esso non rientra tra gli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, perché l’istanza di autotutela non genera alcun obbligo giuridico di provvedere e la relativa valutazione è espressione di discrezionalità amministrativa. Il sindacato giurisdizionale può investire solo la legittimità del rifiuto, in relazione agli interessi generali che ne giustificano l’esercizio, e non la fondatezza della pretesa tributaria, altrimenti ledendo l’intangibilità del giudicato. L’interesse ad una tassazione conforme alla legge è interesse astratto: la doglianza contro il diniego richiede la deduzione di un interesse generale, concreto e specifico, secondo il bilanciamento proprio dell’art. 2-quater del d.l. n. 564/1994.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, con sentenza non notificata, confermava la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso ICI in materia di agevolazione ex artt. 2 e 9 del d.lgs. n. 504/1992. Il Comune, ente impositore, proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; il contribuente resisteva con controricorso e il Comune depositava memoria.
La vicenda riguarda un pregresso avviso di accertamento ICI 2008 divenuto definitivo e un diniego sulla prima istanza di rimborso, atti che il contribuente non aveva impugnato nei termini. La questione giunge in Cassazione per verificare la validità della motivazione d’appello e l’ammissibilità dell’azione di rimborso.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo, ravvisando un vizio di motivazione apparente. In tema di processo tributario è nulla la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, senza illustrare le censure dell’appellante e le ragioni per disattenderle, si limiti a motivare per relationem aderendo alla decisione di primo grado. Un siffatto procedere rende impossibile individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione, come affermato da Sez. V n. 24452 del 05.10.2018.
Richiamando i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, la Corte osserva che, verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, può decidere nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. quando la questione di diritto risulti infondata e non richieda ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. nn. 16171/2017 e 2313/2010).
Nel merito è fondato anche il secondo motivo, con assorbimento degli altri. Il contribuente non aveva impugnato né l’avviso di accertamento né il successivo diniego di rimborso. La Corte ribadisce che avverso l’atto con cui l’Amministrazione rifiuta di ritirare in via di autotutela un atto impositivo definitivo non è esperibile autonoma tutela, per la discrezionalità dell’attività e per l’inammissibilità di un nuovo sindacato sull’atto ormai definitivo (Cass., Sez. un., nn. 2870 e 3698 del 2009; Sez. un. n. 16097 del 2009).
Il rifiuto di autotutela non rientra nella previsione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992. Esso non è impugnabile, perché l’istanza del contribuente non determina alcun obbligo di provvedere e il sindacato resta limitato alla legittimità del rifiuto, non alla fondatezza della pretesa. Il rilevante interesse generale che legittima l’autotutela non può consistere nella mera deduzione dell’erronea imposizione per asserito diritto all’agevolazione, profilo inerente al solo interesse privato.
La Corte richiama l’intervento di Corte cost. n. 181/2017, che ha ribadito la natura pienamente discrezionale dell’annullamento d’ufficio, non assimilabile a un mezzo di tutela del contribuente, dovendosi bilanciare l’interesse alla corretta esazione con quello alla stabilità dei rapporti giuridici. In conclusione il ricorso è accolto, la sentenza cassata e, decidendo nel merito, il ricorso originario del contribuente è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese dei giudizi di merito e di legittimità.
Nota della Redazione
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