Diniego di cittadinanza e fatti di reato pur in esito all’assoluzione penale (TAR Lazio n. 276 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), l. 5 febbraio 1992, n. 91, il provvedimento costituisce espressione di una valutazione ampiamente discrezionale di alta amministrazione, sindacabile nei soli limiti del controllo estrinseco e formale. La condotta oggetto di una notizia di reato può essere valutata sfavorevolmente in sede amministrativa anche a prescindere dagli esiti processuali definitivi e, in particolare, dall’intervenuta assoluzione in sede penale, poiché l’accertamento della responsabilità penale si pone su un piano autonomo e differente rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione dell’atto amministrativo. In presenza di una mera comunicazione di notizia di reato, l’ampiezza e l’intensità dell’obbligo motivazionale del diniego devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato e alla distanza temporale dalla presentazione dell’istanza. Le osservazioni presentate ex art. 10 bis l. n. 241 del 1990 oltre il termine assegnato, ma a ridosso dell’adozione del provvedimento finale, quando l’attività istruttoria deve ritenersi conclusa, possono non essere valutate, in applicazione dei criteri di correttezza e buona fede.

Il Fatto

Il ricorrente, di cittadinanza camerunense, ha presentato in data 21 febbraio 2018 istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza con decreto dell’1 marzo 2022, notificato il 19 luglio 2022. A fondamento del diniego l’Amministrazione ha richiamato una notizia di reato del 10 novembre 2017 per maltrattamenti in famiglia reiterati, nei confronti del coniuge e dei figli minori, oltre agli elementi istruttori contrari forniti dalla Questura e dalla Prefettura di Pavia.

Il ricorrente ha impugnato il decreto davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione dell’art. 10 bis l. n. 241 del 1990 e il difetto di istruttoria, poiché l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto delle controdeduzioni e della sentenza di assoluzione del GUP del Tribunale di Pavia, emessa con la formula “perché il fatto non sussiste”. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del provvedimento di concessione della cittadinanza come atto di alta amministrazione, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico e caratterizzato da un apprezzamento di opportunità sull’integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo lavorativo, economico, familiare e di irreprensibilità della condotta. Il sindacato giurisdizionale resta pertanto confinato alla verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità e coerenza della motivazione.

Quanto all’onere motivazionale, il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la sua ampiezza deve correlarsi allo stadio del procedimento penale e alla natura del reato. In caso di sentenza passata in giudicato l’obbligo può essere minore rispetto a quello richiesto in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato.

Sul primo motivo, il Collegio rileva che il preavviso di rigetto è stato trasmesso il 10 dicembre 2021, con termine di dieci giorni per le osservazioni. Il ricorrente le ha prodotte solo il 24 febbraio 2022, a ridosso della sottoscrizione del decreto dell’1 marzo 2022. Il termine dell’art. 10 bis non è perentorio e l’Amministrazione deve valutare le osservazioni tardive, ma tale possibilità va coniugata con i criteri di correttezza e buona fede: nel caso concreto l’attività istruttoria doveva ritenersi conclusa.

Nel merito, il TAR ribadisce che la valutazione dei fatti ai fini amministrativi è autonoma rispetto all’accertamento penale. L’Amministrazione non ha fondato il diniego su una responsabilità penale, ma ha valutato autonomamente i fatti contestati, che per la loro peculiare natura — maltrattamenti reiterati verso soggetti vulnerabili — costituiscono indice sintomatico di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale. Non appare illogica, pertanto, la valutazione compiuta a prescindere dalla conoscenza della sentenza di assoluzione.

Ne consegue l’infondatezza anche del secondo motivo, relativo alla dedotta carenza istruttoria. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *