Sospensione cautelare in attesa di incombenti istruttori per violazioni paesaggistiche (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 95 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare avverso un’ordinanza di rimessione in pristino per abusi edilizi e paesaggistici, il tribunale amministrativo, ove ritenga necessario approfondire la ricostruzione del quadro fattuale, può disporre incombenti istruttori a carico dell’amministrazione resistente. In tale evenienza, ricorrendo il periculum in mora per il ricorrente, il giudice può sospendere interinalmente l’esecuzione del provvedimento impugnato, fissando una nuova udienza camerale per la prosecuzione della trattazione dell’istanza cautelare. La finalità dell’incombente istruttorio è quella di acquisire gli atti presupposti da cui ha preso abbrivio il procedimento sanzionatorio, al fine di una più chiara e precisa valutazione dei presupposti di legittimità dell’atto gravato.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale, impugnava dinanzi al TAR Friuli-Venezia Giulia l’ordinanza con cui il Comune intimato aveva disposto la rimessione in pristino dei luoghi a seguito di interventi realizzati, secondo l’amministrazione, in assenza di autorizzazione paesaggistica e delle prescritte autorizzazioni comunali. Il provvedimento traeva origine da una segnalazione della Stazione Forestale di Polcenigo, che aveva dato avvio al procedimento sanzionatorio per presunte violazioni alle norme urbanistico-edilizie e paesaggistiche. Il ricorrente contestava la legittimità dell’ordinanza e degli atti presupposti, chiedendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento in via cautelare.
La Motivazione della Corte
Il collegio, nel valutare l’istanza cautelare, ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori elementi per la corretta decisione della controversia. In particolare, il tribunale ha ritenuto indispensabile conoscere la segnalazione della Stazione Forestale di Polcenigo del 14 febbraio 2026, atto da cui aveva preso abbrivio l’intero procedimento sanzionatorio, al fine di verificare la correttezza dell’operato dell’amministrazione comunale.
La decisione si fonda sulla constatazione che una compiuta valutazione dei presupposti di legittimità dell’ordinanza di rimessione in pristino richiede una precisa ricostruzione del quadro fattuale, che non può prescindere dall’esame dell’atto di impulso procedimentale. Sotto questo profilo, l’incombente istruttorio risulta funzionale a garantire un corretto contraddittorio e una decisione consapevole.
Il collegio ha, quindi, ravvisato l’esistenza del danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione immediata dell’ordinanza di rimessione in pristino, che avrebbe potuto produrre conseguenze pregiudizievoli per il ricorrente. Tale valutazione ha condotto alla sospensione interinale dell’efficacia del provvedimento impugnato, sino alla definitiva delibazione dell’istanza cautelare o all’eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Il tribunale ha, pertanto, accolto a termine l’istanza cautelare, ordinato al Comune di depositare la segnalazione della Stazione Forestale entro trenta giorni e rinviato la prosecuzione della trattazione all’udienza camerale del 23 settembre 2026.
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Nota della Redazione
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