Dipendenza da causa di servizio: parere vincolante del Comitato e sindacato limitato (TAR Emilia-Romagna n. 924 del 06.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio medico-legale sulla dipendenza di un’infermità da causa o concausa di servizio si fonda su valutazioni tecnico-discrezionali sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i soli casi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti o inattendibilità rispetto alle acquisizioni scientifiche applicate. Nel novero della concausa efficiente e determinante di servizio rientrano soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, particolarmente gravosi per intensità e durata, che devono essere specificamente allegati e documentati, restando esclusi i disagi, le fatiche e gli stress che costituiscono rischio ordinario della prestazione. A far tempo dal d.P.R. n. 461 del 2001, il parere del Comitato di verifica sulla causa di servizio è vincolante per l’amministrazione, la quale vi si deve conformare senza obbligo di motivare un eventuale dissenso, salva la facoltà di richiedere motivatamente un ulteriore parere.

Il Fatto

La ricorrente, appartenente a un corpo di polizia, ha impugnato il decreto con cui il Ministero ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità consistente in grave artropatia degenerativa del ginocchio destro con indicazione ad artroprotesi tricompartimentale, unitamente al presupposto parere del Comitato di verifica. Ha dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che il provvedimento non recherebbe alcuna ragione idonea a escludere il nesso eziologico con l’attività di servizio.

L’amministrazione si è costituita resistendo. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza di smaltimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dai principi consolidati in materia. Il giudizio sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio poggia su nozioni scientifiche e su valutazioni tecnico-discrezionali che sfuggono al sindacato di legittimità, salvo che emerga irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti o contrasto con i canoni di attendibilità scientifica. Il giudice amministrativo verifica la regolarità del procedimento e non può sovrapporre il proprio convincimento a quello dell’organo tecnico, titolare di competenza esclusiva nella materia.

Su questa base il Tribunale ha ritenuto la motivazione dell’amministrazione del tutto sufficiente a escludere il nesso eziologico. Il Comitato aveva qualificato la patologia come degenerativa, riconducendola a displasie del ginocchio o delle articolazioni limitrofe, generatrici di uno squilibrio statico e di una maggiore usura cartilaginea su malformazioni costituzionali incidenti sulla postura. In questa prospettiva nessun ruolo, nemmeno concausale efficiente e determinante, poteva ascriversi al servizio prestato.

Il Collegio ha aggiunto che la ricorrente non ha allegato né provato circostanze di servizio particolarmente gravose, eccezionali ed esorbitanti rispetto a quelle ordinarie, idonee a incidere in modo determinante sul manifestarsi dell’infermità. La generica descrizione delle mansioni svolte non è sufficiente a sovvertire la valutazione dell’organo consultivo, in assenza di elementi oggettivi che dimostrino un evidente travisamento dei fatti.

Il Tribunale ha poi richiamato la disciplina del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, che ha reso il parere del Comitato di verifica vincolante per la pubblica amministrazione, a differenza del precedente regime in cui era solo obbligatorio. Ne deriva che l’amministrazione non deve motivare le ragioni di un eventuale dissenso, essendo tenuta a conformarsi, salva la facoltà di richiedere motivatamente un ulteriore parere. Su questa premessa ogni doglianza di natura formale è divenuta irrilevante per il contenuto obbligato del provvedimento finale. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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