Rette di ricovero e ISEE, vincolante per i Comuni la disciplina d.P.C.m. n. 159 del 2013 (TAR Veneto n. 1690 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima la determinazione comunale della compartecipazione alla retta di degenza che prescinda dall’ISEE, quale indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva, e che includa nel reddito disponibile i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti in ragione della condizione di disabilità, sebbene esclusi dall’art. 2-sexies d.l. n. 42 del 2016. La condizione di disabilità rileva indipendentemente dall’età anagrafica, sicché non è consentito ai Comuni introdurre criteri derogatori rispetto alla disciplina statale per i soggetti anziani non autosufficienti. Deve, inoltre, essere lasciata all’assistito una quota almeno pari al 50% del reddito minimo di inserimento, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. g), legge n. 328 del 2000, senza quantificazioni forfettarie.

Il Fatto

Il ricorrente, riconosciuto invalido civile al 100% e portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, era ospitato in una residenza per anziani, la cui retta giornaliera ammontava a € 63,38. A fronte di un ISEE pari a € 8.875,49, il Comune di Venezia negava l’integrazione per il pagamento della retta, ritenendo la capacità contributiva del richiedente superiore alla retta di riferimento di € 60,00 al giorno, determinata dalla Giunta comunale. La domanda era respinta computando anche la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la memoria di replica del ricorrente, non avendo il Comune esercitato la facoltà di depositare memoria difensiva ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., richiamando il principio di cui al Consiglio di Stato, sez. IV, 10 gennaio 2022, n. 147.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto dirimente la circostanza che il ricorrente, pur essendo persona anziana, fosse anche soggetto riconosciuto invalido civile al 100%: ciò che rileva non è l’elemento anagrafico, bensì lo stato di menomazione che pregiudica l’autonomia della persona. L’allegato 3 del d.P.C.m. n. 159 del 2013 classifica tra le disabilità gravi anche gli invalidi civili ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti, sicché è preclusa ai Comuni la previsione di discipline differenziate.

Accogliendo congiuntamente i motivi di ricorso, la sentenza ha ribadito che l’ISEE rappresenta l’indefettibile parametro per la quantificazione della capacità contributiva, come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. III, 24 marzo 2023, n. 3072: la disciplina del d.P.C.m. n. 159 del 2013 costituisce livello essenziale delle prestazioni e non consente l’introduzione di criteri derogatori da parte dei Comuni.

Il provvedimento impugnato è stato annullato per avere posto interamente a carico del ricorrente una retta annuale di € 23.133,70, superiore all’ISEE, computando anche la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento, escluse ai sensi dell’art. 2-sexies d.l. n. 42 del 2016. Illegittima è stata altresì ritenuta la quantificazione forfettaria di € 4,00 al giorno per le spese personali, dovendo garantirsi all’assistito una quota non inferiore al 50% del reddito minimo di inserimento ex art. 24, comma 1, lett. g), legge n. 328 del 2000.

Il Tribunale ha, infine, dichiarato l’illegittimità degli artt. 5, 8 e 18 del Regolamento comunale nella parte in cui includono i trattamenti indennitari nel reddito e demandano alla Giunta la determinazione dell’importo per le spese personali, non potendo le esigenze di contenimento della spesa sacrificare prestazioni correlate a diritti costituzionalmente garantiti. La sentenza richiama la conferma, da parte del Consiglio di Stato, sez. III, 1° luglio 2026, n. 5216, della sentenza n. 1207/2025 di questo Tribunale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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