Sopravvenuta carenza di interesse per trasferimento di competenza a seguito di legge regionale (TAR Sardegna n. 267 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza di una legge regionale che trasferisca dalla competenza comunale a quella regionale il potere di rilasciare le concessioni sui beni del demanio marittimo determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso avverso il diniego comunale di proroga. L’eventuale annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato non potrebbe, infatti, recare alcun beneficio concreto al ricorrente, atteso che la decisione sulla domanda di proroga è ormai devoluta al nuovo soggetto competente. La carenza di interesse alla decisione va dichiarata anche con riferimento alla domanda di annullamento del diniego, in quanto il trasferimento delle competenze priva automaticamente di ogni potenzialità lesiva l’atto comunale impugnato.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima rientrante tra le novantuno elencate dal Comune, impugnava la determinazione dirigenziale con cui l’ente locale, non accogliendo l’istanza di proroga formulata ai sensi della legge n. 145/2018, estendeva la validità del titolo solo al 31 dicembre 2021, riservando la futura assegnazione a procedure concorsuali. Il ricorso era proposto avverso il diniego di proroga fino al 31 dicembre 2033, nonché avverso il preavviso di diniego e ogni atto connesso.
Resistevano in giudizio il Comune di Arzachena e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, costituendosi per contestare il fondamento delle pretese attoree.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, medio tempore, era sopravvenuta la legge regionale Sardegna n. 7 del 2021, il cui articolo 24, comma 2, lettere a) e b), ha trasferito dalla competenza comunale a quella regionale il potere di rilasciare tutte le concessioni sui beni del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo non attribuite allo Stato, nonché le concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale.
Il mutamento normativo è stato valorizzato dal Comune in una memoria depositata in prossimità dell’udienza di smaltimento, mentre la società ricorrente non ha svolto specifiche controdeduzioni sul punto.
Il Tribunale ha quindi osservato che il diritto fatto valere dalla ricorrente — ottenere dal Comune la proroga della concessione fino al 31 dicembre 2033 ai sensi dell’art. 1, comma 682, legge n. 145/2018 — non può più trovare affermazione, essendo l’ente locale stato privato dal legislatore regionale del relativo potere concessorio. La sopravvenuta carenza di interesse si estende alla domanda di annullamento del diniego, poiché il trasferimento di competenze priva automaticamente di potenzialità lesiva il provvedimento impugnato: anche un eventuale annullamento giurisdizionale non recherebbe alcun vantaggio concreto alla ricorrente, essendo ormai la Regione Sardegna il soggetto competente a decidere sulle istanze di proroga.
In ragione dell’esito in rito della vicenda e della peculiare oggettività del caso, il Collegio ha integralmente compensato le spese di lite tra le parti, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
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Nota della Redazione
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