Daspo e regola del più probabile che non: legittimo il divieto quinquennale (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 136 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (Daspo) è misura di prevenzione che prescinde dalla responsabilità penale del soggetto colpito e risponde alla logica del più probabile che non. Per la sua adozione è sufficiente l’accertamento di un fumus di attribuibilità delle condotte rilevanti, fondato su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, non essendo necessaria la certezza processuale penale. Quanto all’identificazione dei responsabili, sono sufficienti i rilievi e i riscontri effettuati dall’autorità di pubblica sicurezza, a prescindere da accertamenti più approfonditi in altra sede. Il provvedimento è espressione di ampia discrezionalità e non è sindacabile nel merito se non per manifesta irragionevolezza o illogicità, anche con riferimento alla durata del divieto.

Il Fatto

Al termine dell’incontro di calcio, una parte della tifoseria ospite veniva trasportata in treno verso la stazione di destinazione. Giunto il convoglio presso una stazione intermedia, dove non era prevista sosta, lo stesso era costretto a fermarsi perché sulla linea erano state gettate torce e fumogeni. Contestualmente il treno veniva preso d’assalto da un gruppo di tifosi locali, in prevalenza con il volto travisato, che colpivano i finestrini con bastoni e oggetti contundenti, provocando la reazione dei tifosi avversari e una violenta rissa sui binari.

Il Questore della Provincia adottava nei confronti del ricorrente il Daspo per la durata di cinque anni, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), b) e c), della legge 13 dicembre 1989, n. 401. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo difetto di istruttoria, errata identificazione e carenza di motivazione in ordine alla durata del divieto. Il Ministero dell’Interno si costituiva controdeducendo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa che il Daspo è misura di prevenzione volta alla tutela dell’ordine pubblico, non alla repressione penale. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ribadisce che la misura risponde alla logica del più probabile che non: è sufficiente un fumus di attribuibilità delle condotte, sostenuto da elementi di fatto gravi, precisi e concordanti secondo un ragionamento causale probabilistico, restando esclusa la necessità della certezza oltre ogni ragionevole dubbio.

Quanto all’identificazione del ricorrente, il Collegio la ritiene lineare e ragionevole, fondata sulla giustapposizione dei fotogrammi estratti dai filmati delle Forze dell’Ordine con la foto inviata dall’ospedale presso cui il ricorrente era stato ricoverato per trauma cranico, nonché sui riscontri diretti degli agenti intervenuti sul posto. Il ricorrente non ha addotto elementi decisivi di segno contrario, limitandosi a mere congetture sull’astratta possibilità che si trattasse di altri.

Né le dichiarazioni rese dal dipendente ferroviario, secondo cui alcuni tifosi sarebbero saliti a bordo, provano che il ricorrente non sia sceso dal treno: di un’asserita aggressione a bordo non vi è traccia. La condotta attribuita rientra quindi nelle fattispecie dell’art. 6, comma 1, lett. a), b) e c), legge n. 401/1989, avendo il ricorrente partecipato alla rissa ed essendo stato deferito per i reati di rissa aggravata e danneggiamento.

Anche la censura sulla durata è infondata. Il provvedimento giustifica i cinque anni attraverso molteplici elementi di gravità, quali l’importanza della competizione, la rilevanza mediatica, le circostanze di luogo e tempo e il rischio di emulazione. La durata non esorbita dal canone di ragionevolezza e logica proporzionalità. Quanto all’estensione del divieto, la censura è generica e astratta, priva di elementi di irrazionalità manifesta. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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