L’esclusione è illegittima se il curriculum è presente nell’offerta, ancorché allegato in modo difforme dalla lex specialis (TAR Lazio n. 13695 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima l’esclusione di un concorrente da una procedura di gara per la mera difformità di confezionamento informatico dell’offerta, laddove la documentazione richiesta dalla lex specialis — quali i curricula del personale addetto al servizio — risulti effettivamente presente, sebbene inserita all’interno del file dell’offerta tecnica e non in un file separato, e sia comunque leggibile e verificabile. La sanzione espulsiva, per essere legittima, deve trovare fondamento in un concreto pregiudizio per la stazione appaltante o per gli interessi sottesi al buon andamento, all’imparzialità e alla trasparenza della gara, non potendo essere ancorata a un’interpretazione meramente formalistica delle clausole del disciplinare. Il principio del risultato postula la ricerca del miglior offerente, con la conseguenza che una mera difformità di inserimento dei documenti, che non determini particolari difficoltà di lettura, non può legittimare l’esclusione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’esclusione dalla procedura aperta, sopra soglia comunitaria, bandita dal CNR per l’affidamento del servizio di gestione, cura e stabulazione di roditori e primati non umani, comprensivo della fornitura di materiali e dell’assistenza tecnico-specialistica. Il provvedimento di esclusione era motivato con la ritenuta non conformità dell’offerta tecnica al paragrafo 16 del disciplinare di gara, che prescriveva, a pena di inammissibilità, l’inserimento nella busta tecnica dei curricula professionali del personale addetto al servizio. La stazione appaltante contestava la mancata produzione di numerosi curricula, sostituiti da dichiarazioni riepilogative, e la totale mancanza di due curricula del personale proposto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto logicamente pregiudiziale la verifica dell’effettivo contenuto dell’offerta tecnica della ricorrente. Dall’esame degli atti è emerso che l’offerta, di complessive 75 pagine, recava da pagina 25 a pagina 29 informazioni dettagliate su nominativi, servizio specifico, anni di esperienza e formazione del personale, e da pagina 32 a pagina 75 i singoli curricula dei lavoratori proposti, con l’indicazione di generalità, formazione, qualifiche e corsi di specializzazione. Per due addetti, i curricula mancavano a causa di un evidente errore di collazione, essendo stati inseriti in duplicato quelli di altri dipendenti, ma le relative informazioni curricolari risultavano comunque chiaramente desumibili dalle pagine 25-29 dell’offerta.
La Corte ha evidenziato come la stazione appaltante avesse applicato la previsione escludente del disciplinare in modo formalistico e con difetto di istruttoria, senza valorizzare l’effettiva presenza di quanto apparentemente mancante. La modalità tecnico-informatica di presentazione dei curricula, per quanto non pedissequamente conforme alla lex specialis, non aveva implicato alcun concreto pregiudizio per la stazione appaltante, né per gli interessi sottesi al buon andamento, all’imparzialità, alla segretezza delle offerte e alla trasparenza della gara, stante la possibilità di leggere e verificare i curricula e i presupposti per l’attribuzione del punteggio.
Ad avviso del Collegio, il principio del risultato, inteso come ricerca del miglior offerente, implica che una mera difformità di confezionamento informatico non possa determinare legittimamente l’esclusione del partecipante, in assenza di specifiche violazioni o del pregiudizio di specifici interessi inerenti alla procedura. La mera apertura del file dell’offerta tecnica consente infatti di leggere articolati curricula riferiti al personale, con dettaglio di dati esperienziali e professionali, sicché la questione si riduce a una mera modalità di inserimento informatico dei documenti, senza criticità nella verifica del loro effettivo contenuto.
La Corte ha inoltre richiamato il precedente del Consiglio di Stato, V, n. 732 del 28 gennaio 2026, in materia di adeguatezza dei curricula dei collaboratori, ove si è affermato che nessuna violazione della lex specialis può essere riscontrata quando l’offerta tecnica contenga l’indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soggetti proposti, non risultando dalla legge di gara che tali esperienze dovessero essere esternalizzate secondo uno schema specifico.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, il TAR ha annullato il provvedimento di esclusione, con obbligo in via conformativa per la stazione appaltante di riammettere la ricorrente alla gara e di esaminare i curricula inseriti nell’offerta. La domanda risarcitoria è stata respinta in quanto genericamente formulata, mentre non vi era luogo a provvedere sulle domande di inefficacia del contratto e subentro, atteso lo stato della procedura. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della particolarità della vicenda e dei diversi orientamenti giurisprudenziali in materia.
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Nota della Redazione
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