Il diniego di cittadinanza può fondarsi sui precedenti penali del figlio convivente (TAR Lazio n. 8453 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’avvenuta integrazione dello straniero richiedente la cittadinanza italiana per naturalizzazione può essere legittimamente estesa alla condotta dei familiari conviventi, i cui precedenti penali assumono rilievo indiziario ai fini del giudizio prognostico di meritevolezza. La natura altamente discrezionale del provvedimento concessorio consente all’Amministrazione di valorizzare le vicende penali dei familiari di primo grado conviventi, senza che ciò integri violazione del principio della personalità della responsabilità penale, operando la valutazione sul piano amministrativo e non su quello penale. Il diniego trova giustificazione anche nella considerazione dei benefici che il legislatore riconosce ai familiari conviventi del cittadino, i quali rendono non irragionevole l’apprezzamento negativo dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava in data 23 febbraio 2022 istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. L’Amministrazione, esperita l’istruttoria e attivato il contraddittorio ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, respingeva la domanda con d.m. 3 maggio 2024, rilevando a carico del figlio convivente del richiedente una condanna del 20 maggio 2020 per detenzione illecita di armi e detenzione di stupefacenti, per fatti commessi nel 2019.
Il ricorrente impugnava il diniego deducendo vizio di motivazione, sostenendo la propria integrazione sociale e l’estraneità alla vicenda penale del figlio. Il Ministero dell’Interno resisteva in giudizio, depositando il fascicolo procedimentale e una relazione difensiva; l’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza collegiale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, escludendo i vizi denunciati. La valutazione dell’Amministrazione non può limitarsi alla sola persona del richiedente ma deve investire il nucleo familiare, quale ambito in cui si forma e si manifesta la personalità individuale; i comportamenti penalmente rilevanti dei familiari conviventi, specie di primo grado, sono sintomatici del grado di integrazione complessivo e influenzano legittimamente il giudizio sull’istante, come affermato da Cons. Stato, sez. I, n. 2674/2018 e n. 2660/2017, oltre che da TAR Lazio, sez. V bis, n. 3673/2023.
Nel caso di specie, i reati ascritti al figlio — commessi nel 2019 e accertati nel 2020 — non potevano considerarsi vetusti rispetto alla domanda presentata nel febbraio 2022 e ledono beni-interessi fondamentali quali la sicurezza pubblica e la salute pubblica. La convivenza e lo stretto grado di parentela rendono non irragionevole la valutazione negativa dell’Amministrazione.
Il Collegio ha inoltre chiarito che l’assenza di precedenti penali in capo al richiedente non ha valore dirimente, considerato il combinato disposto degli artt. 19, comma 2, lett. c), e 30, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998, che esclude l’espulsione e consente il permesso di soggiorno per motivi familiari ai conviventi di cittadini italiani. Il diniego si innesta pertanto sul rischio di conseguenze dannose per la collettività, in coerenza con il parere Cons. Stato, sez. I, n. 316/2023, che esclude la violazione del principio di personalità della responsabilità penale, trattandosi di valutazione amministrativa.
La pronuncia conferma che la concessione della cittadinanza postula non solo l’interesse del richiedente ma anche l’interesse della collettività ad accoglierlo, essendo la naturalizzazione uno status giuridico irreversibile. Il ricorso veniva pertanto respinto, con compensazione delle spese per la specificità della fattispecie.
Nota della Redazione
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