Cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza per la Carta del docente (TAR Puglia n. 271 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Qualora nel corso del giudizio di ottemperanza l’amministrazione soddisfi pienamente la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.. L’intervenuto pagamento del beneficio economico nelle more del giudizio rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale, ove risulti evidente l’iniziale fondatezza della domanda e l’amministrazione abbia ottemperato solo a seguito della proposizione del ricorso.

Il Fatto

La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 2.000,00 oltre interessi.

Il giudicato, notificato all’amministrazione in data 31.07.2025, non riceveva esecuzione. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare esecuzione alla sentenza e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione del TAR

Con istanza depositata il 04.02.2026, la difesa della ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo l’amministrazione provveduto al pagamento della Carta del docente nelle more del giudizio.

Il Collegio ha osservato che, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. L’avvenuto pagamento del beneficio economico ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata, rendendo il ricorso improcedibile.

Quanto alle spese di lite, il TAR le ha poste a carico dell’amministrazione resistente applicando il criterio della soccombenza virtuale, in considerazione dell’evidente fondatezza originaria del ricorso, essendo l’ottemperanza intervenuta solo a seguito della proposizione del giudizio. Le spese sono state liquidate in € 300,00 per compensi professionali, con distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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