Diniego di cittadinanza fondato su mera segnalazione di reato: difetto di istruttoria (TAR Lazio n. 1589 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f), della legge n. 91 del 1992, il potere dell’Amministrazione è ampiamente discrezionale e il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti del controllo di legittimità, non potendo estendersi al merito. Tuttavia, il diniego è illegittimo per eccesso di potere quando si fonda su una mera segnalazione di reato senza menzionare l’intervenuta archiviazione della notizia di reato, intervenuta prima dell’istanza. L’omessa acquisizione e valutazione di tale pronuncia favorevole integra un difetto di istruttoria e un travisamento dei fatti, poiché il provvedimento risulta adottato su un quadro fattuale inesatto e non aggiornato. L’Amministrazione deve pertanto rivalutare la posizione complessiva del richiedente, esplicitando nel corredo motivazionale le ragioni dell’eventuale diniego.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato in data 15.02.2017 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f), della legge n. 91 del 1992. Con decreto del 19.05.2021, il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda, ritenendo non coincidenti l’interesse pubblico e quello della richiedente.

Il diniego si fondava esclusivamente su una segnalazione del 10.06.2011 per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e travisamento dei fatti. L’Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una premessa teorica sul potere amministrativo in materia. L’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992 prevede che la cittadinanza “può” essere concessa allo straniero legalmente residente da almeno dieci anni: la residenza è solo un presupposto, cui segue una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni della richiesta e sulle possibilità di rispettare i doveri derivanti dall’appartenenza alla comunità nazionale (Cons. Stato sez. III, n. 4447 del 2018).

Il conferimento dello status civitatis si traduce in un apprezzamento di opportunità, fondato sull’integrazione del richiedente sotto il profilo lavorativo, economico, familiare e di irreprensibilità della condotta. Il provvedimento è atto di alta amministrazione, condizionato a uno status illesae dignitatis morale e civile (Cons. Stato sez. III, n. 104 del 2022). Il sindacato giurisdizionale resta nei limiti del controllo di legittimità, verificando il supporto istruttorio, la veridicità dei fatti e la logicità della motivazione.

Quanto all’onere motivazionale, l’ampiezza e la profondità dell’obbligo si correlano allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato e alla distanza temporale dall’istanza. Nel caso di sentenza penale, e a fortiori di sentenza passata in giudicato, l’obbligo può essere minore rispetto al diniego fondato su una mera comunicazione di notizia di reato o su una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente (Cons. Stato sez. I, n. 713 del 2022; sez. II, n. 4151 del 2021).

Nel caso concreto, il Collegio rileva che l’Amministrazione è pervenuta al giudizio di inaffidabilità e mancata integrazione esclusivamente sulla base di una segnalazione del 10.06.2011. La ricorrente ha però documentato che il procedimento penale si è concluso con decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Brescia del 12.06.2015, su conforme richiesta del pubblico ministero, previa riqualificazione del fatto da furto aggravato a furto semplice ex art. 624 cod. pen. Tale pronuncia favorevole, anteriore sia all’istanza sia al diniego, non è stata neppure menzionata, verosimilmente perché mai acquisita agli atti per una istruttoria manifestamente insufficiente.

L’omissione denota un grave deficit istruttorio e vale a viziare il diniego, adottato su un quadro fattuale inesatto e non aggiornato. Sebbene le valutazioni di responsabilità penale si pongano su un piano autonomo rispetto al provvedimento amministrativo, l’Amministrazione avrebbe quanto meno dovuto menzionare l’intervenuta archiviazione e poi esplicitare le ragioni del giudizio di inaffidabilità (cfr. TAR Lazio n. 14297 del 2024). Il ricorso è accolto e il diniego annullato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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