Bonifica aree agricole, il Comune è competente dopo il D.L. 104/2023 (TAR Lombardia n. 909 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’art. 22 del D.L. n. 104/2023, come convertito con legge n. 136/2023, e della legge regionale di conferimento, le Regioni possono attribuire agli enti locali le funzioni amministrative in materia di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati ricadenti nel territorio di un solo Comune, senza esclusione alcuna. Il d.lgs. n. 152/2006 non sottrae la bonifica delle aree a destinazione agricola ai principi dell’art. 242, limitandosi l’art. 241 a prevedere un regolamento di adeguamento alla specificità di tali aree. Ne consegue che il Comune è titolare anche della funzione di cui al D.M. 46/2019, con conseguente illegittimità del diniego fondato sull’asserito difetto di titolarità.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un’area ad uso agricolo sita nel territorio comunale. In data 31.7.2018 ha trasmesso al Comune una comunicazione ai sensi dell’art. 245, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, qualificandosi come soggetto non responsabile della contaminazione. Dopo l’avvio del procedimento di bonifica, in data 28.3.2024 ha presentato lo Studio di Fattibilità per l’applicazione del D.M. 46/2019, unitamente a un’istanza di convocazione di una Conferenza di Servizi preliminare ex art. 14, comma 3, legge n. 241/1990.

Il Comune ha respinto l’istanza dichiarandosi privo di titolarità ad esercitare le funzioni amministrative in materia di bonifica di aree agricole. La ricorrente ha impugnato i due provvedimenti negativi, ottenendo l’accoglimento della domanda cautelare con ordinanza n. 801/2024. Nelle more del giudizio il Comune ha indetto la Conferenza di Servizi, ma la ricorrente ha conservato interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 24.7.2023, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme sul trasferimento automatico ai Comuni delle funzioni in materia di bonifica. Su tale pronuncia è poi intervenuto l’art. 22 del D.L. n. 104/2023, che ha introdotto la possibilità per le Regioni di conferire tali funzioni agli enti locali.

In attuazione, la legge regionale ha previsto il conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative relative alle procedure di bonifica, messa in sicurezza, riparazione e ripristino ambientale di siti contaminati ricadenti nel territorio di un solo Comune, con decorrenza dal 14.10.2023. Secondo il Collegio, la ratio dell’intervento statale è stata quella di ristabilire la preesistente facoltà di conferimento, senza esclusione alcuna.

La tesi comunale si fondava sulla pretesa specificità del D.M. 46/2019, che avrebbe introdotto un procedimento autonomo con competenza regionale per l’approvazione degli interventi. Il Tribunale respinge l’impostazione: l’art. 241 d.lgs. n. 152/2006 non sottrae la bonifica in area agricola ai principi dell’art. 242, limitandosi a demandare a un regolamento secondario l’adeguamento alla specificità di tali aree.

Anche i lavori preparatori della legge regionale confermano il disegno di ripristino del riparto di funzioni consolidato. Poiché la competenza è divenuta allocabile presso gli enti locali per volontà del legislatore regionale, la funzione di cui al D.M. 46/2019 rientra tra quelle conferibili ai Comuni. Il ricorso è pertanto accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati.

Le spese sono compensate in ragione della novità delle questioni dedotte, salvo il rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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