Esecuzione del giudicato sulla carta elettronica docenti (TAR Emilia-Romagna n. 466 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza previsto dagli artt. 112 e segg. cod. proc. amm. è esperibile quando il creditore di una pronuncia del giudice ordinario non abbia ottenuto il risultato sostanziale riconosciutogli, essendo irrilevante che l’amministrazione abbia ricevuto la notifica della sentenza e che questa sia passata in giudicato. Il termine di centoventi giorni fissato dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, deve intendersi decorso quando sia maturato senza che l’amministrazione abbia dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale ritualmente notificato. L’inottemperanza può essere dichiarata anche in difetto di costituzione dell’amministrazione debitrice, non contestando questa l’omesso adempimento. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine congruo e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Ove le funzioni commissariali siano affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha adito il TAR Emilia-Romagna chiedendo l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Parma – Sezione Lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirgli, tramite il sistema della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione.
Il ricorrente ha dedotto che la pronuncia, ritualmente notificata e passata in giudicato, come da certificazione della Cancelleria, è rimasta ineseguita. Ha quindi chiesto che fosse dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato, con fissazione di un termine, e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti del rimedio esperito ai sensi degli artt. 112 e segg. cod. proc. amm. Rileva, in primo luogo, che l’amministrazione non ha contestato l’omesso adempimento, non costituendosi neppure in giudizio.
Il giudice amministrativo accerta inoltre che risulta scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza era avvenuta all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’amministrazione.
Su tali basi il TAR ritiene sussistenti i presupposti del rimedio e accoglie la domanda, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale, o dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’amministrazione e sono liquidate in € 1.200,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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