Spese di lite liquide ed esigibili producono interessi di pieno diritto (TAR Lazio n. 3032 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il credito pecuniario per le spese di lite, liquidato in un titolo esecutivo, è liquido ed esigibile e produce interessi legali di pieno diritto ai sensi dell’art. 1282, comma 1, c.c., a prescindere dalla mora e senza necessità di una specifica condanna. Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato, ordina all’Amministrazione il pagamento delle somme dovute, comprensive di spese generali, IVA e CPA, e liquida gli interessi corrispettivi dalla data di deposito della sentenza costituente il titolo fino al soddisfo, da intendersi fino all’emissione del mandato di pagamento. La domanda è procedibile quando il titolo sia stato notificato presso la sede reale dell’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio. Il Collegio può nominare fin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

Il Fatto

Il ricorrente, difensore della parte privata in un giudizio instaurato per l’esecuzione di un decreto della Corte di Appello di Roma emesso ai sensi della legge n. 89/2001, ha agito per l’ottemperanza della sentenza di questo Tribunale n. 292/2021. Quella decisione aveva accolto il ricorso e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore dei ricorrenti dichiaratisi antistatari, dell’importo di € 350,00 oltre accessori di legge.

Il ricorrente ha dedotto e documentato la notifica telematica della sentenza al Ministero il 2.2.2021, il passaggio in giudicato — attestato dal certificato di mancata proposizione di gravame — e la mancata esecuzione spontanea del giudicato. Ha quindi chiesto che il Tribunale ordinasse la piena e completa ottemperanza, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, oltre alla refusione delle spese. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. La sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza risulta notificata il 2 febbraio 2021 presso la sede reale dell’Amministrazione tenuta ad eseguirla; il ricorso è pertanto senz’altro procedibile, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio.

Sulla base della documentazione in atti, non contrastata ex adverso, la sentenza non risulta adempiuta quanto al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero della Giustizia di dare piena e completa ottemperanza entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa, per la parte relativa alla liquidazione delle spese in favore dell’odierno ricorrente, comprensive di spese generali, IVA e CPA.

Il passaggio centrale riguarda gli interessi. Su detta somma devono essere calcolati e liquidati gli interessi legali, qualificati come corrispettivi ex art. 1282 c.c., a decorrere dalla data di deposito della sentenza costituente il titolo e fino al soddisfo, da intendersi fino alla data di emissione del mandato di pagamento. Il Collegio richiama il principio secondo cui il credito pecuniario per le spese di lite è liquido ed esigibile e produce interessi di pieno diritto, richiamando Cass. civ., sez. VI, n. 17437 del 2018, secondo cui i crediti liquidi ed esigibili consacrati in un titolo esecutivo producono interessi a prescindere dalla mora, anche con riguardo alle spese di giudizio liquidate nel titolo stesso.

Come richiesto, il Collegio ha nominato fin d’ora un commissario ad acta, individuato nel dispositivo: decorso il termine, provvederà alla liquidazione delle spese secondo i criteri indicati. Le spese del presente giudizio sono state compensate, tenuto conto che il ricorrente si difende anche in proprio e del ridotto grado di complessità dell’attività difensiva, trattandosi dell’esecuzione di una sentenza per la sola parte relativa alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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