Bonifica siti orfani PNRR e poteri sostitutivi del Comune (TAR Lombardia n. 2096 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di un’area come sito orfano, ai sensi dell’art. 2, lett. b) del d.m. 29 dicembre 2020, prescinde dall’accertamento dell’elemento soggettivo e della responsabilità del proprietario, rilevando la sola inerzia oggettiva nella conclusione degli interventi di bonifica attivati dai soggetti di cui agli artt. 242 e 245 d.lgs. n. 152/2006. Tale disciplina trova copertura normativa primaria nell’art. 17 del d.l. n. 152/2021 ed è coerente con l’art. 16 della direttiva 2004/35/CE. Essa non contrasta con il principio “chi inquina paga”, purché il proprietario non responsabile non sia assoggettato automaticamente agli stessi obblighi del responsabile e non sia tenuto a rimborsare un importo superiore al valore di mercato del sito. Il Comune può quindi provvedere d’ufficio ex art. 250 d.lgs. n. 152/2006, quale concorrente titolo di azione rispetto alla disciplina speciale del PNRR.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un’area contaminata da idrocarburi, impugnava davanti al TAR Lombardia i decreti direttoriali del Ministero della transizione ecologica con cui l’area era stata inserita nell’elenco dei siti orfani e finanziata con fondi del PNRR, unitamente alla nota regionale di trasmissione della graduatoria.

Con plurimi motivi aggiunti la società censurava poi l’ordinanza comunale di esecuzione d’ufficio degli interventi di bonifica, i provvedimenti di occupazione e immissione in possesso delle aree e i verbali delle conferenze di servizi decisorie che avevano approvato l’analisi di rischio, il piano di monitoraggio e il progetto operativo di bonifica. La ricorrente chiedeva altresì il risarcimento dei danni. Le amministrazioni intimate resistevano, eccependo anche l’incompetenza territoriale del Tribunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato infondata l’eccezione di incompetenza territoriale, richiamando l’ordinanza n. 884/2023, e ha confermato che i decreti ministeriali suddividono gli effetti per singolo territorio regionale.

Nel merito, la qualificazione dell’area come sito orfano è stata ritenuta corretta. L’art. 2, lett. b) del d.m. 29 dicembre 2020 richiama i siti in cui i soggetti degli artt. 242 e 245 d.lgs. n. 152/2006, dopo aver attivato le procedure, non concludono gli interventi. Risultava accertato che, dopo le ordinanze comunali degli anni Novanta, i monitoraggi sui lotti interessati non avevano più ricevuto aggiornamenti dal 2017 e che i progetti presentati erano rimasti inattuati, escludendo l’operatività della causa di esclusione di cui all’art. 3 d.m. 29 dicembre 2020.

Il Tribunale ha ribadito che il riferimento alla inerzia oggettiva è sufficiente, senza necessità di indagare la colpevolezza del proprietario o l’eventuale esistenza di ostacoli di fatto o di diritto. Questa lettura trova fondamento nell’art. 17 del d.l. n. 152/2021 e non collide con il principio “chi inquina paga”, poiché la direttiva 2004/35/CE consente agli Stati disposizioni più severe in materia.

Quanto agli atti comunali, gli stessi sono stati adottati ai sensi dell’art. 250 d.lgs. n. 152/2006, che affida al Comune il potere sostitutivo quando i responsabili non provvedano. Gli interventi sulla falda e la riattivazione della barriera idraulica rientrano nel progetto finanziato, connessi alla messa in sicurezza delle acque sotterranee. La Corte costituzionale n. 160 del 2023 non incide, riguardando una diversa fattispecie.

Sono state respinte anche le censure procedurali relative alla conferenza di servizi, alla mancata sottoscrizione dei verbali e ai pareri degli enti partecipanti, qualificati come positivi con prescrizioni. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che l’accertamento di un eventuale danno erariale esorbiti dalla propria giurisdizione. Il rigetto nel merito ha comportato il rigetto della domanda risarcitoria, mentre le spese sono state integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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