Diniego di condono edilizio annullato per difetto di motivazione sugli abusi successivi (TAR Campania n. 1977 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di condono edilizio è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione allorché l’amministrazione comunale si limiti a rilevare che i manufatti oggetto di sanatoria sono stati interessati da una recente ristrutturazione, senza accertare se le opere eseguite dopo la presentazione della domanda abbiano comportato una radicale trasformazione del bene, sì da renderlo irriconoscibile. Solo un intervento successivo di tale portata, infatti, è elemento autosufficiente a giustificare il rigetto dell’istanza, rendendola improcedibile. La violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 non determina l’annullamento del provvedimento vincolato ove il privato non indichi gli elementi che, se introdotti nel procedimento, avrebbero potuto modificarne l’esito. Il silenzio assenso sulla domanda di condono di opere in area vincolata si perfeziona solo con il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. L’art. 17-bis legge n. 241/1990 non si applica ai procedimenti ad iniziativa di parte.
Il Fatto
Il ricorrente ha acquistato nel 2021 un cespite immobile sito nel Comune di Pontecagnano Faiano, già interessato da opere abusive per le quali la precedente proprietaria aveva presentato istanza di condono. Subito dopo l’acquisto l’attuale proprietario ha sollecitato la definizione della sanatoria, ancora pendente.
Il Comune, senza definire la pratica, ha ingiunto la demolizione di alcune opere. L’ordinanza è stata impugnata e il ricorso respinto con la sentenza n. 182/2025, che ha però qualificato l’inerzia comunale come silenzio inadempimento, ordinando all’ente di pronunciarsi. Il Comune ha quindi emesso il provvedimento di diniego n. 61/2024, avverso il quale il ricorrente ha proposto il ricorso, affidato a quattro motivi e corredato da domanda subordinata di accertamento del silenzio sull’istanza di autorizzazione paesaggistica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la censura di violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990. Il ricorrente si è limitato a denunciare la lesione delle garanzie partecipative, senza indicare gli elementi che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto modificare il contenuto del provvedimento. Richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato, sez. VI, 25.09.2024, n. 7770, il Tribunale osserva che, nei procedimenti vincolati come la sanatoria, il preavviso di rigetto rileva solo se il contraddittorio avrebbe potuto fornire elementi utili alla decisione.
Infondata è anche la doglianza sull’intervenuta formazione del silenzio assenso. Il Collegio richiama l’art. 35 legge n. 47/1985 e l’art. 32 della stessa legge: per le opere in area vincolata il silenzio assenso si forma solo con il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo, come confermato dal Consiglio di Stato, sez. VII, n. 5606/2024.
Il Tribunale rileva poi che la legittimità dell’ordinanza di demolizione non è più discutibile per il giudicato formatosi sulla sentenza n. 182/2025, sicché la sussistenza degli abusi va data per assodata. Il nucleo del decidere si sposta allora sul rapporto tra diniego di condono e abusi successivi.
Sul punto il Collegio accoglie la censura di difetto di istruttoria e di motivazione. Richiamando la propria giurisprudenza (TAR Campania, Salerno, sez. II n. 2179/2024 e n. 1023/2023) e quella del Consiglio di Stato, n. 665/2018 e sez. II n. 5600/2020, si afferma che solo un intervento successivo di radicale trasformazione del bene giustifica il rigetto. Nel provvedimento il Comune si è limitato a osservare la presenza di una recente ristrutturazione, senza approfondire se le opere avessero determinato una trasformazione di tale portata. Da qui il vizio istruttorio e motivazionale.
Il Collegio accoglie inoltre la domanda subordinata sull’autorizzazione paesaggistica. La Soprintendenza, nonostante la difesa erariale abbia negato la ricezione della nota di riavvio, risultava inadempiente rispetto all’obbligo di conclusione del procedimento almeno dal sopralluogo del 16.4.2024. Non trova applicazione l’art. 17-bis legge n. 241/1990, che governa i rapporti tra amministrazioni e non i procedimenti ad iniziativa di parte. Il ricorso è quindi accolto: il diniego è annullato e la Soprintendenza deve definire il procedimento entro novanta giorni. Spese compensate.
Nota della Redazione
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