Nulla osta ambientale ed estensione dei poteri dell’Ente Parco su opere abusive (C.G.A.R.S. n. 536 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanatoria di opere abusive realizzate all’interno dei parchi regionali siciliani, non opera il silenzio-assenso: la richiesta di nulla osta va riscontrata con provvedimento espresso. L’art. 20, comma 4, legge n. 241/1990, richiamato dinamicamente dall’art. 7, comma 1, legge reg. n. 5/2011, ha abrogato nel diritto siciliano i meccanismi di formazione tacita del consenso in materia paesaggistica. L’Ente Parco dispone di un autonomo potere sanzionatorio, distinto da quello dell’autorità comunale. Esso può, nel rilasciare il nulla osta, apporre prescrizioni che investono anche i manufatti non oggetto di condono, purché ricadenti nella zona vincolata, e sindacabili solo per errore di fatto o abnorme illogicità.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Ente Parco dell’Etna gli aveva ingiunto il pagamento di una indennità risarcitoria di euro 2.958,70, la demolizione di una tettoia e di un vano adibito a barbecue realizzati in assenza di titolo, oltre a specifiche prescrizioni per mitigare l’impatto paesaggistico delle opere sanabili.

Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso. Il ricorrente ha proposto appello con quattro motivi, lamentando in particolare la formazione del silenzio-assenso, la contraddittorietà del nuovo nulla osta rispetto a quello tacito posto a fondamento della sanatoria comunale, l’inquinamento dell’atto tipico con condizioni improprie e i vizi di quantificazione della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, esaminati unitariamente i primi due motivi, ha escluso ogni violazione del principio iura novit curia. Il giudice ha il potere-dovere di assegnare qualificazione giuridica diversa ai fatti, purché la fattispecie applicata coincida con quella concreta sottoposta al suo esame.

Nel merito, l’art. 17, comma 6, legge reg. n. 4/2003 prevede il silenzio-assenso solo per gli enti di tutela richiamati dalla legge reg. n. 37/1985, non per il nulla osta disciplinato dall’art. 24 della stessa legge, oggetto di disciplina speciale per parchi e riserve. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, che ha confermato la necessità di un provvedimento espresso da parte dell’Ente Parco.

Decisiva è la pronuncia della Corte cost. n. 155 del 2021, richiamata dal Collegio: dall’entrata in vigore della legge reg. n. 5/2011 opera il rinvio dinamico all’art. 20, comma 4, legge n. 241/1990, che esclude il silenzio-assenso nei procedimenti in materia di patrimonio culturale e paesaggistico. Ne deriva l’abrogazione dei meccanismi taciti in materia paesaggistica. L’appellante aveva peraltro sollevato la questione di costituzionalità in modo generico, e il Collegio la ritiene superata.

Non sussiste dunque la dedotta contraddittorietà: nessun nulla osta si era formato per silentium. L’Ente Parco, nella consapevolezza del titolo comunque rilasciato dal Comune, ha adottato un atto espresso, il cui perimetro non comprende la verifica della regolarità edilizia dell’immobile, ma include il controllo sulla compatibilità paesaggistica del manufatto.

Quanto al terzo e quarto motivo, il Collegio richiama l’art. 24, comma 4, legge reg. n. 14/1988, che subordina al nulla osta ogni attività di trasformazione del territorio del parco. La competenza dell’Ente non è limitata al solo profilo paesaggistico. Le valutazioni tecniche sono sindacabili solo per difetto di motivazione, illogicità manifesta o errore di fatto conclamato. Legittimamente l’Ente ha ordinato la demolizione delle opere abusive e imposto prescrizioni anche su manufatti ricadenti in zona “C”. Quanto alla sanzione, l’art. 167 d.lgs. n. 42/2004 impone il pagamento del maggiore importo tra danno e profitto, correttamente applicato ai manufatti rimasti fuori dal condono. L’appello è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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