Annullato il diniego comunale per difetto di istruttoria sul canale di irrigazione (TAR Campania n. 1982 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo che impone all’amministrazione di esercitare i poteri di vigilanza edilizia ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001 non si esaurisce in un adempimento formale. Il Comune deve svolgere un’istruttoria effettiva e mirata sull’oggetto specifico dell’istanza del privato, non limitarsi a un sopralluogo generico. Ove l’istanza sia corredata da una relazione tecnica circostanziata, l’amministrazione è tenuta a riscontrarla puntualmente e a verificare il nesso eziologico tra le opere autorizzate e le criticità denunciate. La difesa processuale e la nota istruttoria tardiva non possono integrare con motivazione postuma le carenze dell’attività amministrativa. Il diniego fondato su istruttoria inadeguata è annullato per eccesso di potere.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile in Angri, aveva chiesto al Comune notizie sui titoli edilizi a fondamento di un manufatto realizzato su un fondo limitrofo da una società. Sosteneva che la realizzazione aveva interrotto un canale di irrigazione, cagionando allagamenti ai propri terreni, e che nei grafici di progetto la presenza del canale e di alcuni pozzi non era stata rappresentata, con conseguente fuorviamento dell’amministrazione.
Di fronte all’inerzia comunale il ricorrente aveva adito il giudice amministrativo con ricorso avverso il silenzio. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10185/2024, aveva riformato la decisione di prime cure, affermando che l’amministrazione era tenuta a esercitare i poteri di controllo e vigilanza ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001. In esecuzione di tale giudicato il Comune ha effettuato un sopralluogo e adottato la nota oggi impugnata, con cui ha confermato la legittimità del permesso di costruire e negato la presenza di canali nel lotto industriale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria. Il Comune, in esecuzione del giudicato, si è limitato a dare atto di un sopralluogo dal quale non erano emerse opere abusive e segnatamente “canali nel lotto industriale”.
Tuttavia l’oggetto specifico dell’istanza del privato era se esistesse o meno un canale di irrigazione tra le opere autorizzate. Su questo elemento centrale il Comune non ha fornito alcun riscontro, né ha dimostrato di aver svolto un’istruttoria adeguata rispetto alla perizia circostanziata presentata dall’interessato.
Né il Comune si è occupato di verificare l’effettivo nesso eziologico tra la tipologia di canale eventualmente autorizzato e realizzato e le criticità descritte nell’elaborato peritale. Il Collegio non ritiene utile il richiamo alla disciplina dei corpi idrici contenuto nella memoria difensiva, peraltro tardiva: la difesa processuale non può integrare con motivazione postuma le carenze dell’attività amministrativa.
Per le stesse ragioni sono irrilevanti le considerazioni della nota istruttoria tardiva. Il Collegio non prende posizione sul rapporto tra esercizio del potere di vigilanza ex art. 27 TUED e termine per l’annullamento in autotutela ex art. 21 nonies legge n. 241/1990, poiché, in forza del giudicato, l’amministrazione doveva svolgere un’istruttoria effettiva sull’istanza del privato.
La circostanza dell’assenza di canali, oltre a essere smentita dalla perizia di parte, avrebbe al più potuto essere rilevata all’esito di un’istruttoria compiuta. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato. Nel conformarsi, il Comune dovrà svolgere un’effettiva istruttoria e solo all’esito confermare o modificare le proprie determinazioni. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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