Annullata la sentenza per motivazione illogica sul diniego di continuazione (Cass. pen. Sez. II n. 35592 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riconoscimento della continuazione tra reati è censurabile in Cassazione per manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. quando la corte di merito, dopo aver unificato quoad poenam talune condotte, ne escluda l’estensione ad altre di epoca di commissione sovrapponibile a quelle già unificate, senza indicare l’elemento differenziante che giustifichi il diverso trattamento. Il controllo sulla volontà di querela della persona offesa, desumibile anche da espressioni indicative dell’intenzione di adire le vie legali, integra un giudizio sul fatto insindacabile in sede di legittimità, ove la motivazione non sia manifestamente illogica o contraddittoria, valorizzandosi il favor querelae quale parametro guida. Quanto alla ricettazione, l’esiguità del valore della res è solo uno dei parametri valutabili, recedendo a fronte dell’entità del danno e di precedenti penali specifici e sintomatici della tendenza a delinquere.
Il Fatto
La sentenza di primo grado, emessa dal giudice per le indagini preliminari, aveva condannato due imputati per una pluralità di furti, aggravati e non, e, per uno solo di essi, per la ricettazione di un telefono cellulare. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 12.11.2024, aveva confermato la condanna, disattendendo le doglianze difensive.
Entrambi i condannati hanno proposto ricorso per cassazione con atti distinti. Un ricorrente ha censurato il riconoscimento della volontà di querela della persona offesa e il diniego di continuazione con due precedenti condanne; l’altro ha lamentato la mancata qualificazione del fatto nella fattispecie lieve di ricettazione. La Suprema Corte accoglie il secondo motivo del primo ricorrente e dichiara inammissibile il ricorso del secondo.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo del primo ricorrente è giudicato inammissibile, poiché sollecita una rivalutazione del fatto preclusa al giudice di legittimità. L’accertamento della volontà di querela costituisce un giudizio sul significato della manifestazione di volontà; la corte territoriale, valorizzando espressioni come l’intenzione di adire le vie legali e la richiesta di informazione sull’eventuale archiviazione, non ha reso una motivazione manifestamente illogica, facendo corretto ricorso al favor querelae.
Fondato è invece il secondo motivo del medesimo ricorrente. La corte d’appello, pur rilevando la vicinanza temporale tra le condotte, aveva respinto l’unificazione quoad poenam per assenza di prova di un unico disegno criminoso. La motivazione è però manifestamente illogica, risultando la disparità di trattamento tra le condotte giudicate nel procedimento e quelle oggetto delle due ulteriori pronunce portate in appello.
I reati in esame erano stati unificati fin dal primo grado, avendo riguardo all’unicità del disegno criminoso originario. Poiché i due episodi aliunde giudicati sono per epoca di commissione esattamente sovrapponibili a specifici capi d’imputazione del presente giudizio, la corte avrebbe dovuto indicare l’elemento differenziante che impedisse l’unificazione rispetto a tali ultimi capi, pur consentendola con condotte anteriori di oltre un anno e mezzo.
Da qui l’annullamento parziale con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo per nuova riflessione sul punto, restando ferma l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità. Il ricorso del secondo ricorrente è inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e ripetitività; l’esiguità del valore della res è criterio recessivo rispetto all’entità del danno e ai numerosi precedenti specifici, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Nota della Redazione
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