Riparto di giurisdizione nella fase esecutiva del rapporto di sovvenzione (TAR Lazio n. 12051 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando la norma di previsione affida all’amministrazione il discrezionale apprezzamento circa l’erogazione del contributo, l’aspirante è titolare di un interesse legittimo, che conserva identica natura durante tutta la fase procedimentale antecedente il provvedimento di attribuzione del beneficio ed è tutelabile davanti al giudice amministrativo. L’emanazione di tale provvedimento determina l’insorgenza di un diritto soggettivo alla concreta erogazione, tutelabile davanti al giudice ordinario qualora al provvedimento non sia stata data attuazione per mero comportamento omissivo o per la decadenza del beneficiario. La situazione giuridica del destinatario torna ad essere di interesse legittimo solo quando la mancata erogazione dipenda dall’esercizio di poteri di autotutela dell’amministrazione. La controversia sulla quantificazione delle somme da riconoscere a saldo, insorta dopo l’ammissione al beneficio, concerne la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e radica la giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
La società ricorrente, ammessa a beneficiare dei contributi del Fondo Nuove Competenze di cui all’art. 88 del d.l. n. 34/2020 seconda edizione, era stata riconosciuta a saldo un contributo di € 19.038,06, inferiore rispetto a quello richiesto e rendicontato, pari a € 89.210,63. L’amministrazione aveva ritenuto prevalenti i dati dichiarati dal Fondo paritetico interprofessionale For.Te., incaricato della formazione, rispetto a quelli rappresentati dall’impresa, divergenza dovuta non al numero effettivo di ore svolte ma alle regole proprie del fondo in ordine alle “ore rendicontabili”.
La società ha impugnato il provvedimento, deducendo che, in assenza di una previsione dell’avviso pubblico, il Ministero non avrebbe potuto accordare preferenza ai dati dichiarati dal fondo paritetico interprofessionale. Si sono costituiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e For.Te.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha richiamato il proprio precedente indirizzo, fondato sulle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ord. n. 13992 del 20.05.2024, in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative ai contributi pubblici. Secondo tale principio, la situazione giuridica del destinatario della sovvenzione muta natura dopo l’emanazione del provvedimento di attribuzione del beneficio: alla fase procedimentale, connotata da un interesse legittimo azionabile davanti al giudice amministrativo, segue la fase esecutiva, in cui sorge un diritto soggettivo alla concreta erogazione, la cui tutela spetta al giudice ordinario.
Nel caso di specie, la società ricorrente, già ammessa al contributo, aveva contestato la posizione dell’amministrazione sull’ammontare delle somme da riconoscere a saldo, sostenendo che le regole interne al Fondo paritetico interprofessionale non potessero incidere sull’importo da erogare. Il TAR ha qualificato la controversia come relativa alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, vertendo sulla sussistenza del diritto alla concreta erogazione del contributo, con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice ordinario.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario nei modi e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.. La peculiarità del caso, anche per l’erronea indicazione nell’atto impugnato dell’autorità munita di giurisdizione, ha giustificato la compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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