Il diniego di disapplicazione di norme antielusive è impugnabile (Cass. civ. Sez. V n. 8412 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti quando con essi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria. È pertanto impugnabile il diniego del Direttore regionale delle Entrate opposto all’istanza di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37 bis, comma 8, del d.P.R. n. 600 del 1973, poiché costituisce il provvedimento con cui l’Amministrazione manifesta, pur senza efficacia vincolante, il proprio convincimento su un determinato rapporto tributario. Qualora il giudice di appello abbia confermato la inammissibilità dei ricorsi e, solo ad abundantiam, argomentato sul merito, è inammissibile per difetto di interesse il motivo che investa le statuizioni meramente accessorie, non avendo la parte soccombente onere né interesse a impugnarle.

Il Fatto

La società contribuente propose distinti ricorsi avverso i provvedimenti con cui l’Agenzia delle entrate aveva risposto negativamente alle istanze di interpello disapplicativo presentate ai sensi dell’art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973. Riuniti i ricorsi, il giudice di primo grado li dichiarò inammissibili.

La decisione fu appellata e la Commissione tributaria regionale della Puglia la confermò, ribadendo la natura di mero parere dei provvedimenti di diniego e, dunque, la loro non impugnabilità. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito dall’Agenzia con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 100 cod. proc. civ., censurando la declaratoria di inammissibilità. La Corte ha dichiarato la censura fondata, rilevando che i dinieghi oggetto di causa sono anteriori all’entrata in vigore del comma sette dell’art. 11 dello Statuto del contribuente, come sostituito, con decorrenza dal primo gennaio 2016, dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015.

Il Collegio ha richiamato il principio consolidato secondo cui l’elencazione degli atti impugnabili ha natura tassativa, ma non impedisce di impugnare altri atti ove con essi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria. Ne deriva la facoltà di impugnare il diniego di disapplicazione di norme antielusive, perché esso, pur non rientrando tra gli atti elencati dall’art. 19 e pur privo di efficacia vincolante per il destinatario, manifesta il convincimento dell’Amministrazione su un determinato rapporto tributario. A sostegno la Corte ha citato Cass. Sez. 6-5 n. 3775 del 15/02/2018 e Sez. 5, ordinanza n. 2634 del 27/01/2023.

Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 30, primo comma, della legge n. 724 del 1994, censurando l’applicazione delle disposizioni antielusive. Il mezzo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La Corte ha ricordato l’orientamento costante per cui, quando il giudice si sia spogliato della potestas iudicandi sul merito, la parte soccombente non ha onere né interesse a impugnare le argomentazioni sul merito svolte ad abundantiam (Sez. Un. n. 3840 del 20/02/2007; Cass. n. 29529 del 11/10/2022).

Nel caso concreto la Commissione regionale aveva confermato la decisione di primo grado ribadendo, con dovizia di argomentazioni, l’inammissibilità dei ricorsi, mentre le scarne considerazioni sulla documentazione esibita non assumevano valenza decisoria.

In accoglimento del primo motivo e con declaratoria di inammissibilità del secondo, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia-Bari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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