Improcedibile il ricorso per cassazione senza deposito della relazione di notifica (Cass. civ. Sez. 5 n. 2575 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile il ricorso per cassazione quando il ricorrente non depositi, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., la relazione di notificazione della sentenza impugnata, senza la quale la Corte non può controllare il rispetto del termine perentorio per la proposizione del ricorso. L’improcedibilità è evitata, nei casi in cui il ricorrente dia atto dell’avvenuta notifica della sentenza, solo se il ricorso sia stato notificato entro il termine breve decorrente dal deposito della sentenza censurata.
Il Fatto
La controversia trae origine dal silenzio-rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso presentata nel 2009 dal contribuente, titolare di redditi di lavoro autonomo, avente ad oggetto la restituzione del 90 per cento delle imposte versate a titolo di Irpef e Ilor ai sensi dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, disposizione rivolta ai contribuenti colpiti dall’evento sismico del dicembre 1990 in Sicilia.
Il ricorso proposto in primo grado fu dichiarato inammissibile, ma la sentenza di prime cure fu integralmente riformata in appello. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; i contribuenti, quali eredi dell’originario istante, sono rimasti intimati.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso è improcedibile. L’Agenzia delle Entrate, pur avendo dato atto che la sentenza impugnata le era stata notificata in data 26/6/2024, ai fini della decorrenza del termine breve, non ha depositato la relazione di notificazione ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.
La mancanza di tale deposito ha impedito alla Corte di controllare il rispetto del termine perentorio per la proposizione del ricorso per cassazione. In ogni caso, dal testo del ricorso è emerso che esso è stato notificato in data 25/9/2024, ben oltre il termine di sessanta giorni dal deposito della sentenza impugnata.
La Suprema Corte ha precisato che l’unico caso in cui è evitata l’improcedibilità del ricorso per cassazione, nel quale si dia atto dell’avvenuta notifica della sentenza impugnata, è quello in cui il ricorso sia notificato entro il termine breve decorrente dal deposito della sentenza censurata, richiamando al riguardo il precedente di Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021.
Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati ha esentato il Collegio dalla pronuncia sulle spese di lite. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, è stata dichiarata l’insussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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