Incarichi dirigenziali aggiuntivi ammissibile visto con motivazione sui criteri del compenso (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 228 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo di legittimità sui decreti prefettizi di conferimento di incarichi dirigenziali di temporanea attribuzione, ai sensi dell’art. 1, comma 8, del d.l. n. 208/2024, non può condurre a un esito di illegittimità quando il provvedimento di conferimento rechi adeguate indicazioni in merito ai criteri di computo del trattamento economico accessorio, ancorché questo risulti indeterminabile ex ante. La definizione del compenso in sede di contrattazione decentrata successiva e retroattiva non integra, di per sé, un vizio ostativo all’ammissione al visto, purché l’Amministrazione rappresenti un parametro percentuale minimo di riferimento e l’esclusione del rischio di incapienza del fondo. Resta indispensabile che la motivazione dell’atto indichi i pertinenti riferimenti normativi e di contrattazione e che gli atti di conferimento siano identificati in modo univoco ai sensi dell’art. 55 del d.p.r. n. 445/2000.

Il Fatto

Il Prefetto di una provincia lombarda ha conferito, con decreto del 9 aprile 2025, un incarico di temporanea attribuzione a un dirigente della carriera prefettizia, in regime di incarico aggiuntivo di durata annuale. L’atto è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia per il visto preventivo di legittimità.

Il magistrato istruttore ha formulato rilievi su tre profili: la mancata attribuzione di una segnatura di protocollo al decreto, l’assenza di ogni indicazione sugli effetti finanziari dell’incarico e l’omessa esplicitazione dei riferimenti normativi del relativo trattamento economico. Le controdeduzioni dell’Amministrazione non sono apparse idonee a superare i rilievi, e la questione è stata deferita al Collegio.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione dell’istituto introdotto dall’art. 1, comma 8, del d.l. n. 208/2024, che ha modificato l’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000 consentendo la temporanea attribuzione di un incarico ulteriore o diverso per un periodo massimo di un anno, prorogabile, in caso di posto di funzione vacante. Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento, che aveva negato in passato l’ammissione al visto dei decreti privi di ogni indicazione retributiva.

Il nodo giuridico resta l’indeterminatezza ex ante del quantum. L’art. 23, comma 12, del d.p.r. n. 66/2018, come riformato dal d.p.r. n. 70/2022, rinvia a un meccanismo di liquidazione successivo e retroattivo, che passa attraverso un accordo decentrato stipulato dopo lo svolgimento della prestazione. La Sezione richiama il proprio precedente indirizzo e le pronunce della Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna n. 26/2024/PREV e n. 68/2024/PREV, che avevano segnalato l’asimmetria tra l’incarico e la preventiva individuazione di parametri oggettivi.

Nel caso concreto, il decreto prefettizio non reca alcun riferimento agli aspetti retributivi. Tuttavia, nelle ultime fasi del contraddittorio l’Amministrazione ha prodotto indicazioni adeguate sui criteri di computo, fornendo un dato percentuale minimo corrispondente a quello fissato dall’accordo decentrato del 2023, pari al 16% per le reggenze verticali della fascia di riferimento. Ha inoltre documentato l’assenza di rischio di incapienza del fondo, stanziato in un momento successivo allo svolgimento degli incarichi.

La Corte riconosce l’anomalia del sistema rispetto agli incarichi ad interim di altri settori della dirigenza pubblica, ma prende atto della consapevolezza del meccanismo da parte del personale e dell’accettazione dello stesso attraverso le rappresentanze sindacali. Su queste basi, il Collegio ammette il decreto al visto e alla registrazione, con osservazioni.

La Sezione raccomanda che la motivazione degli atti di conferimento rechi precisa indicazione dei riferimenti normativi e contrattuali del compenso, ancorché parametrico, e che gli atti siano identificati in modo inequivoco nel rispetto dell’art. 55 del d.p.r. n. 445/2000. Restano segnalati i temi generali irrisolti su programmazione, reclutamento e adeguatezza della retribuzione aggiuntiva, rispetto ai quali il rischio di contenzioso giuslavoristico non può dirsi escluso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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