Cessazione materia contendere per restituzione indebito e soccombenza virtuale Inps (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 395 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice ogni volta in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando al giudice il compito di valutare quali effetti ricollegare alle allegazioni delle parti. Nel giudizio contabile, l’intervenuta restituzione degli importi indebitamente trattenuti dall’Inps in favore dei ricorrenti esaurisce tra le parti ogni posizione di contrasto, venendo meno la necessità di una pronuncia sull’oggetto originario del processo. Il non corretto comportamento dell’Istituto, che ha determinato un’ingiustificata trattenuta sulla pensione, giustifica l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale con condanna alle spese processuali.
Il Fatto
Con ordinanza n. 9/2025 il Giudice aveva disposto l’interruzione del giudizio già pendente in considerazione del decesso della ricorrente. Gli eredi hanno riassunto il giudizio ai sensi degli artt. 108 e 109 del d.lgs. n. 174/2016, chiedendo l’annullamento del provvedimento dell’Inps di recupero dell’asserito indebito di € 8.873,91 trattenuto sulla pensione della defunta madre.
L’Inps, dopo aver rappresentato l’attivazione per la restituzione, ha comunicato di aver provveduto alla liquidazione degli importi dovuti, chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere. I ricorrenti hanno confermato l’avvenuta restituzione e aderito alla richiesta. Il giudizio è passato in decisione con lettura del dispositivo in udienza.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum riguarda gli effetti processuali del sopravvenuto soddisfacimento delle pretese dei ricorrenti. La Corte richiama l’orientamento secondo cui la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, restando al giudice la valutazione degli effetti delle allegazioni.
Il Collegio si allinea a tale indirizzo, citando Cass. civ. Sez. Un. n. 1048 del 2000, Cass. civ. Sez. I n. 4714 del 2006, Cass. civ. Sez. III n. 17312 del 2015 e Cass. civ. Sez. V n. 16764 del 2020, oltre a Corte dei conti, Sez. Campania, n. 1283 del 2021.
Nel caso concreto risulta dagli atti che l’Amministrazione convenuta ha soddisfatto le pretese dei ricorrenti restituendo il quantum trattenuto, con conseguente esaurimento di ogni posizione di contrasto tra le parti. Su tali premesse il Giudice, aderendo alla richiesta concorde, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Sul piano delle spese, il non corretto comportamento dell’Inps, che ha comportato un’ingiustificata trattenuta sulla pensione, fonda l’applicazione della soccombenza virtuale. Ne deriva la condanna dell’Istituto al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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