Diniego di discarico e prova del diligente adempimento del concessionario (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 36 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso dal concessionario della riscossione avverso il diniego di discarico, il thema decidendum non attiene alla legittimità dell’atto dell’ente creditore, ma alla fondatezza del diritto di quest’ultimo a ottenere il pagamento delle quote inesigibili ex art. 20, d.lgs. n. 112/1999. Il principio del ragionevole affidamento, pur erroneo, nell’applicabilità della normativa derogatoria di proroga esclude che il concessionario possa essere dichiarato inadempiente per la sola tardiva comunicazione di inesigibilità. Resta tuttavia necessario accertare la sussistenza degli ulteriori presupposti e condizioni sostanziali del diritto al discarico, poiché il diniego di discarico non sospende l’obbligo del concessionario di proseguire la riscossione. L’inattività protratta e l’assenza di atti interruttivi idonei integrano l’ipotesi di negligente adempimento di cui all’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999.

Il Fatto

Il Comune di Teramo avviava una verifica su numerose partite di credito affidate alla società concessionaria per la riscossione ed emetteva i relativi provvedimenti di diniego del discarico. La società impugnava tali provvedimenti dinanzi alla Sezione giurisdizionale, contestando vizi procedimentali e, nel merito, l’insussistenza del potere di controllo dell’ente in applicazione delle disposizioni della legge finanziaria per il 2015.

La vicenda processuale conosceva un duplice intervento della Corte costituzionale, con la sentenza n. 51/2019 e la sentenza n. 66/2022, che ridelineavano il quadro normativo applicabile, escludendo l’estensione ai concessionari privati della disciplina derogatoria e facendo emergere la sola applicabilità della normativa ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. Riassunti i giudizi sospesi, la controversia giunge alla decisione odierna.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla natura del giudizio contabile ad istanza di parte, che non costituisce azione demolitoria dell’atto amministrativo ma accertamento del diritto dell’ente al pagamento delle quote inesigibili. Ne deriva che gli eventuali vizi dell’attività amministrativa rilevano solo in quanto si riverberino sulla sussistenza di quel diritto.

Il Collegio riconosce che il concessionario, avendo confidato nell’applicabilità della normativa derogatoria di proroga, non può essere dichiarato inadempiente per la sola omessa presentazione della comunicazione di inesigibilità nel termine dell’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 112/1999, in forza del principio del ragionevole affidamento. Tale affermazione non esaurisce però la verifica: occorre accertare in concreto gli ulteriori presupposti sostanziali del diritto al discarico.

La Corte ribadisce che il diniego di discarico, se tempestivamente impugnato, non sospende l’attività del concessionario, che anzi deve proseguire la riscossione, dovendosi valutare l’esito dell’attività svolta successivamente e le somme medio tempore riscosse. La documentazione prodotta, tuttavia, rivela un’attività disordinata, episodica e frazionata, limitata alla notifica di ingiunzioni e avvisi, con lunghe pause procedimentali e verifiche patrimoniali effettuate a notevole distanza dalla notifica delle cartelle.

Da ciò la Sezione desume la sussistenza dei presupposti del diniego di discarico di cui all’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999. Il parziale accoglimento riguarda le sole partite effettivamente riscosse, per le quali è esclusa la legittimità del diniego, con rideterminazione della somma dovuta ai sensi dell’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999, quantificata nella misura di un terzo dell’importo iscritto a ruolo, non potendo trovare applicazione il beneficio del pagamento ridotto per la mancata definizione agevolata nel termine di novanta giorni. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *