Diniego di discarico parziale per riscossione frazionata e negligente del concessionario (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 32 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio promosso dal concessionario avverso il diniego di discarico non è un’azione demolitoria dell’atto amministrativo, ma accerta la fondatezza del diritto dell’ente a ottenere il pagamento delle quote inesigibili ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 112/1999. I vizi dell’attività amministrativa rilevano solo se si riverberano sul diritto al rimborso. Il diritto al discarico va riconosciuto, in caso di parziale accoglimento, per le somme effettivamente riscosse. Esso è invece negato, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999, quando l’attività di riscossione si rivela disordinata, episodica e frazionata, con lunghe pause che incidono sulla prescrizione. Il diniego di discarico, se impugnato, non sospende l’obbligo del concessionario di proseguire nella riscossione. La definizione agevolata con riduzione a un ottavo è ammessa solo in caso di pagamento nel termine di novanta giorni; in caso di rigetto del ricorso è dovuto un terzo.

Il Fatto

Il giudizio si colloca nel contenzioso tra il Comune di Teramo e la SO.G.E.T. s.p.a., incaricata della riscossione dei crediti dell’ente. Il Comune, dopo aver verificato 142 partite, aveva adottato altrettanti provvedimenti di diniego del discarico delle somme affidate alla società concessionaria.

Nel maggio 2017 la società impugnava i dinieghi dinanzi alla Sezione giurisdizionale. Il giudizio è stato sospeso per un duplice intervento della Corte costituzionale e poi riassunto. Il Collegio odierno decide su un singolo carico, relativo al ruolo anno 2010 per sanzioni del codice della strada. La società chiede il discarico; il Comune ne contesta la legittimità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la propria precedente sentenza n. 69/2023, che ha ricostruito il quadro delle questioni preliminari. La Corte costituzionale, con le sentenze n. 51/2019 e n. 66/2022, ha chiarito che ai rapporti tra l’ente e la concessionaria privata si applica la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. La società ha operato in un contesto di difficoltà organizzative e in ragionevole, ancorché erroneo, affidamento: la sua omissione non integra di per sé inadempienza, ma occorre verificare i presupposti sostanziali.

Il punto decisivo è il concreto adempimento dell’obbligo di diligente riscossione. La documentazione prodotta evidenzia un’attività disordinata, episodica e frazionata, diluita in oltre un decennio, limitata alla notifica di ingiunzioni e avvisi. Le verifiche patrimoniali e gli atti di esecuzione coattiva non sono stati tempestivi e non hanno prodotto alcun recupero. La società non ha provato interlocuzioni formali con il Comune né la persistente utilità di ulteriori azioni.

Ne deriva la sussistenza dei presupposti del diniego ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999. Il ricorso è invece parzialmente accolto quanto alla somma effettivamente riscossa: l’ingiunzione risulta saldata per € 597,76, e per tale importo il diniego è illegittimo, con obbligo di versamento di quanto dichiarato riscosso. Il residuo di € 1.788,59, azzerato per effetto dell’art. 4 d.l. n. 41/2021, resta soggetto al diniego, poiché la rottamazione non assume rilievo quando la possibilità di esazione era già pregiudicata.

Sul quantum, il Collegio osserva che la riduzione a un ottavo prevista dall’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999 opera solo entro novanta giorni; in caso di rigetto del ricorso è dovuto un terzo dell’importo iscritto a ruolo. La complessità del quadro normativo giustifica l’integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *