Controllo del bilancio 2023 dell’AST di Ancona tra tempestività programmatoria e criticità gestionali (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 42 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legalità e regolarità sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, svolto dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 1, comma 3, d.l. n. 174/2012, è finalizzato a verificare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, la sostenibilità dell’indebitamento e l’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. L’accertamento di squilibri comporta l’obbligo per l’ente di adottare misure correttive entro sessanta giorni, con effetto inibitorio sulla capacità di spesa in caso di inottemperanza. Il bilancio preventivo economico degli enti del SSN, pur privo di funzione autorizzatoria, svolge un ruolo fondamentale di programmazione e controllo della spesa, sicché la sua adozione tardiva vanifica ogni utilità pianificatoria. La corretta classificazione delle poste contabili è presupposto essenziale per la chiarezza e veridicità delle informazioni finanziarie.
Il Fatto
A seguito della riorganizzazione del servizio sanitario regionale disposta con legge regionale Marche n. 19/2022, dal 1° gennaio 2023 è stata soppressa l’ASUR e sono state costituite le Aziende Sanitarie Territoriali, tra cui l’AST di Ancona. La Sezione regionale di controllo per le Marche ha sottoposto a verifica il bilancio d’esercizio 2023 dell’ente, tramite il questionario redatto dal Collegio sindacale ai sensi dell’art. 1, comma 170, l. n. 266/2005. L’istruttoria ha riguardato aspetti quali la predisposizione tempestiva del bilancio preventivo, l’andamento dei costi per beni e servizi, il rispetto dei tetti di spesa per dispositivi medici e farmaceutica, la gestione del personale e l’attuazione dei progetti finanziati dal PNRR.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente accertato che la programmazione economica è stata gravemente tardiva: il bilancio preventivo 2023 è stato adottato ad esercizio quasi concluso e approvato dalla Regione solo a febbraio 2024, perdendo ogni funzione programmatoria. Ha inoltre rilevato che i bilanci degli enti sanitari chiudono in pareggio solo attraverso il successivo conguaglio delle risorse regionali, prassi che non evidenzia i risultati conseguiti in termini di efficienza gestionale. La Sezione ha evidenziato lo scostamento dei costi rispetto alle previsioni provvisorie, pari a 95,2 milioni di euro, finanziato in gran parte da trasferimenti regionali. Il costo per l’acquisto di beni e servizi presenta una riclassificazione di alcune poste tra gli aggregati del conto economico, che la Corte ha ritenuto fondamentale correggere per garantire la trasparenza. Con specifico riferimento ai dispositivi medici, è emerso che per il 2023 la spesa dell’AST di Ancona è stata pari a 41.511.890 euro, con un incremento del 9,3% rispetto al 2022, che ha determinato il mancato raggiungimento dell’obiettivo di riduzione assegnato dalla Regione, mentre a livello regionale l’incidenza della spesa sul FSR è risultata pari al 7,89%, oltre il tetto normativo. Quanto alla spesa farmaceutica, pur essendo stato rispettato il tetto della farmaceutica convenzionata a livello regionale, per l’anno 2023 la Regione non ha rispettato quello per gli acquisti diretti (11,70% contro il tetto dell’8,15%), essendo esclusa dal ripiano solo per effetto dell’equilibrio economico conseguito. L’AST non ha raggiunto l’obiettivo di contenimento della spesa per acquisti diretti (+7,68%) e il consumo di antibiotici è aumentato di circa il 12%. Proprio per l’anno in esame, la disciplina del payback farmaceutico è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 193 del 2025, ma tale intervento non risulta citato nel provvedimento. La Sezione ha poi riscontrato la mancata adozione di provvedimenti per la riduzione dei costi per prestazioni da privati accreditati, sebbene gli eventuali sforamenti siano avvenuti in deroga autorizzata per l’alta complessità e il recupero liste d’attesa. In ordine alla spesa di personale, ha accertato il rispetto del limite di cui all’art. 11, comma 1, d.l. n. 35/2019 e ha ricostruito il rispetto del vincolo per il personale flessibile ex art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010, al netto delle deroghe per l’emergenza-urgenza e per i LEA. Pur nella consapevolezza della grave carenza di organico, la Corte ha stigmatizzato il ricorso a contratti con cooperative per l’assistenza medica di Pronto Soccorso, il cui costo è risultato pari a 1.206.565,77 euro. Ha infine evidenziato l’inadeguatezza degli atti di programmazione del fabbisogno del personale e l’accumulo di ferie non godute per circa 18 milioni di euro al 31 dicembre 2023, sottolineando la necessità di monitorare il fenomeno per evitare costi per la loro eventuale monetizzazione.
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Nota della Redazione
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