Diniego di discarico parziale per riscossione disordinata e ingiustificata inerzia del concessionario (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 40 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile ad istanza di parte avverso il diniego di discarico ex art. 20, comma 1, d.lgs. n. 112/1999, il thema decidendum non attiene alla legittimità dell’atto amministrativo, ma alla fondatezza del diritto dell’ente creditore di ottenere dal concessionario il pagamento delle quote inesigibili. L’eccezione di inadempimento per omessa comunicazione di inesigibilità ai sensi dell’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 112/1999 va valutata alla luce del principio del ragionevole affidamento ingenerato dall’applicabilità di norme derogatorie. Tuttavia, il diritto al discarico presuppone la prova dell’effettivo diligente svolgimento dell’attività di riscossione: il ricorso va accolto parzialmente per le poste integralmente riscosse e respinto per quelle in cui l’azione del concessionario si sia rivelata disordinata, episodica e scarsamente efficace.

Il Fatto

La vicenda si inserisce nel contenzioso fra il Comune di Teramo e la società concessionaria affidataria della riscossione dei crediti dell’ente. Il Comune, dopo una verifica su 142 partite, adottava numerosi provvedimenti di diniego di discarico; uno di questi concerneva una specifica debitrice, con riferimento a ruoli degli anni 2004, 2006, 2007, 2008 e 2014 per contravvenzioni al codice della strada, imposta comunale sugli immobili e tassa sui rifiuti.

La società impugnava il diniego davanti alla Sezione giurisdizionale. Nel corso del giudizio intervenivano due pronunce della Corte costituzionale, che ne determinavano la sospensione: la sentenza n. 51/2019, che escludeva l’applicabilità della normativa derogatoria del 2015 ai concessionari privati, e la sentenza n. 66/2022, che dichiarava illegittima l’applicabilità retroattiva della stessa disciplina. Riassunta la causa, il Collegio era chiamato a valutare in concreto la fondatezza del diniego.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione del giudizio contabile ad istanza di parte, che non costituisce azione demolitoria dell’atto amministrativo, ma accertamento del diritto dell’ente al pagamento delle quote inesigibili. I vizi dell’attività amministrativa rilevano solo se incidono sul diritto al rimborso.

Alla luce delle pronunce costituzionali, ai rapporti fra Comune e concessionario si applicano esclusivamente gli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. Il Collegio riconosce, però, che l’erronea convinzione dell’applicabilità della normativa derogatoria ha ingenerato un ragionevole affidamento in capo al concessionario: l’omessa comunicazione di inesigibilità nei termini non può, da sola, fondare la perdita del diritto al discarico. Occorre verificare i presupposti sostanziali dell’inesigibilità.

La Corte analizza quindi la documentazione prodotta. Per alcune poste la società dimostra l’integrale riscossione a seguito di pignoramenti presso terzi: per esse il diniego è illegittimo e il ricorso va accolto parzialmente, con rideterminazione della somma ex art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999. Il concessionario resta comunque tenuto a versare quanto dichiara di aver riscosso.

Per le restanti poste il ricorso è respinto. La documentazione rivela un’attività disordinata, episodica, composta da atti meramente ripetitivi e diluita nel tempo, con lunghe e ingiustificate pause e riflessi negativi sulla prescrizione. Con riguardo a un’ingiunzione fiscale relativa a un tributo del 2004 iscritto a ruolo nel 2014, le verifiche patrimoniali risultano tardive e il recupero minimo rispetto a un credito rilevante.

La Corte esclude inoltre che la rottamazione dei crediti ex art. 4, d.l. n. 119/2018 e art. 4, d.l. n. 41/2021 possa assumere rilievo, essendo già gravemente pregiudicata la possibilità di un esito positivo della riscossione per l’inidoneità delle azioni poste in essere. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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