Estinzione del processo per omessa riassunzione dopo sospensione per illegittimità costituzionale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 45 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione del giudizio disposta in attesa della decisione della Corte costituzionale impone alla parte interessata di riassumere la causa entro il termine prescritto. L’omessa riassunzione determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 111, comma 1, c.g.c. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza, secondo quanto prevede il comma 4 della medesima disposizione. Le spese legali restano a carico delle parti che le hanno sostenute, giusta l’art. 111, comma 8, c.g.c.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto la rideterminazione del trattamento pensionistico. I ricorrenti hanno convenuto in giudizio l’I.N.P.S., la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’economia e delle finanze.
Con ordinanza a verbale la Sezione aveva disposto la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale, intervenuta con la sentenza n. 234/2020. All’udienza pubblica nessuno è comparso per le parti. La causa non risulta riassunta entro il termine prescritto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare l’omessa riassunzione della causa entro il termine fissato dopo la sospensione. Da ciò deriva l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 111, comma 1, c.g.c.
Il Giudice richiama espressamente il comma 4 della stessa disposizione, secondo cui l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza. La declaratoria prescinde quindi da qualsiasi impulso di parte e consegue automaticamente al decorso del termine senza riassunzione.
Sul regime delle spese, la Corte applica l’art. 111, comma 8, c.g.c., che le pone a carico delle parti che le hanno sostenute. Non vi è pertanto condanna della parte soccombente al rimborso in favore dell’altra.
Il dispositivo dichiara l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della causa dal ruolo, con spese a carico delle parti che le hanno sostenute.
Nota della Redazione
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