Recupero indebito pensionistico oltre il termine annuale e irripetibilità delle somme (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 3 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di recupero di indebiti pensionistici da superamento dei limiti di cumulabilità di cui alla Tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Inps deve procedere alla verifica delle situazioni reddituali e, entro l’anno successivo, al recupero di quanto pagato in eccedenza, secondo il criterio espresso dall’art. 13, comma 2, legge 30 dicembre 1991, n. 412. Alla scadenza di tale termine cessa la provvisorietà della liquidazione automatizzata e il recupero resta possibile solo in presenza di uno stato soggettivo di buona fede del beneficiario che abbia assolto agli obblighi di comunicazione. L’onere di collaborazione è soddisfatto con la presentazione della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate, senza necessità di ulteriore comunicazione all’Inps, essendo i dati già conoscibili dall’Istituto. Oltre il termine annuale, le somme indebitamente erogate sono irripetibili e sulle somme da restituire sono dovuti gli interessi legali, ma non la rivalutazione monetaria.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di pensione di reversibilità erogata dall’Inps, si vedeva notificare tre provvedimenti di recupero di indebito per complessivi importi percepiti negli anni 2013, 2017 e 2018, a seguito del superamento dei limiti di cumulabilità tra trattamento ai superstiti e redditi diversi. L’Istituto fondava il recupero sui redditi dichiarati all’Agenzia delle Entrate con i modelli Unico degli anni 2013, 2017 e 2018.

La ricorrente chiedeva accertarsi l’inesistenza del diritto dell’Inps alla ripetizione, eccependo la tardività delle richieste rispetto al termine dell’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991, e l’irripetibilità delle somme a fronte di circostanze già conosciute dall’Istituto. Costituitasi, l’Inps eccepiva la tempestività dei recuperi, sostenendo che il termine decorresse solo dal consolidamento dei dati reddituali, non più soggetti a ravvedimento operoso.

La Motivazione della Corte

La questione centrale attiene alla tempestività delle comunicazioni di recupero. Il giudice richiama le Sezioni Riunite n. 4/2008/QM, secondo cui l’applicazione dei limiti di cumulabilità della Tabella F implica accertamenti e revisioni di carattere generale e periodico, riconducibili agli artt. 9, legge n. 428/1985 e 5, d.P.R. n. 429/1986.

Da tale disciplina deriva un termine annuale entro cui l’amministrazione deve concludere la revisione, durante il quale la liquidazione resta provvisoria e nessun affidamento può essere riposto dal beneficiario. Alla scadenza, invece, il periodo di provvisorietà si conclude ex lege e il recupero di indebiti maturati oltre tale soglia è condizionato alla valutazione della buona fede del percipiente che abbia assolto agli obblighi di comunicazione.

La Corte respinge la tesi dell’Inps sulla decorrenza del termine dal momento di “certezza” dei dati. L’ente può effettuare i propri riscontri già sulla base delle dichiarazioni presentate, essendo la modifica dei dati e la rettifica dell’Agenzia delle Entrate evenienze meramente eventuali. Rileva inoltre che, ai sensi dell’art. 15, d.l. n. 78/2009, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili all’Inps i modelli reddituali tramite l’applicativo Siatel PuntoFisco nell’anno successivo al periodo d’imposta.

Quanto all’onere di collaborazione, esso è assolto con la presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate: il beneficiario che abbia dichiarato tutti i redditi incidenti non deve rendere ulteriore dichiarazione all’Inps. Nel caso concreto le dichiarazioni risultano regolarmente presentate e l’Istituto ha fondato su di esse il recupero.

Pertanto le comunicazioni del 18 maggio 2015, 8 luglio 2019 e 23 dicembre 2020 sono tardivamente adottate, con conseguente irripetibilità delle somme e diritto alla restituzione di quanto trattenuto, oltre interessi legali dalla domanda amministrativa o dall’effettivo recupero. È esclusa la rivalutazione monetaria, non trattandosi di credito previdenziale. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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