Reversibilità al figlio inabile non convivente: vivenza a carico non provata (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 36 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di reversibilità del figlio maggiorenne inabile postula la sussistenza della c.d. vivenza a carico, che si articola in due condizioni autonome e distinte: la non autosufficienza economica del superstite e il mantenimento in via continuativa e abituale da parte del dante causa. La sola condizione sanitaria di inabilità non è sufficiente a provare il secondo requisito, che deve emergere come specifica relazione economica tra i due soggetti. L’onere probatorio degli elementi costitutivi del diritto grava sul ricorrente, ai sensi dell’art. 2697 c.c., e non può essere assolto con mere presunzioni desunte dall’assistenza prestata, né con la prova testimoniale quando manchino idonei riscontri documentali. La convivenza anagrafica non è requisito indefettibile, ma la sua assenza impone un accertamento particolarmente rigoroso del mantenimento prevalente.

Il Fatto

La ricorrente, amministratore di sostegno della figlia maggiorenne inabile, chiedeva il riconoscimento del diritto di quest’ultima alla pensione di reversibilità della madre, deceduta, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 9 maggio 2018. Sosteneva che la figlia, affetta da infermità invalidanti tali da determinare una totale e permanente inabilità lavorativa, era a carico della madre, che provvedeva in modo continuativo e prevalente al suo mantenimento.

L’INPS, con provvedimento dell’8 febbraio 2021, aveva respinto la domanda ritenendo sussistente il requisito dell’inabilità ma non quello della convivenza e del mantenimento abituale, decisione confermata dal Comitato provinciale con decisione n. 444 del 21 settembre 2022. La ricorrente, prescindendo dalla residenza anagrafica, deduceva la convivenza di fatto con la madre e, in subordine, richiamando la giurisprudenza di legittimità, la sufficienza della non autosufficienza economica e del mantenimento abituale anche in assenza di convivenza. L’Istituto chiedeva il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la disciplina del trattamento di reversibilità contenuta negli artt. 81 e seguenti, d.p.r. n. 1092/1973. L’art. 82 riconosce la pensione agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro, conviventi a carico del dipendente o pensionato e nullatenenti; l’art. 85 specifica che gli orfani maggiorenni si considerano a carico quando il dante causa forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza; l’art. 86 richiede che le condizioni soggettive sussistano al momento della morte. L’art. 22, legge n. 903/1965 stabilisce che gli orfani maggiorenni inabili si considerano a carico se il dante causa provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità e contabile. La vivenza a carico, pur non identificandosi indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una totale soggezione finanziaria, va considerata con particolare rigore, dovendosi provare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile (Cass. civ., Sez. lavoro, sent. n. 3678/2013). Il mantenimento non deve essere necessariamente esclusivo, essendo sufficiente che il dante causa abbia integrato il reddito del superstite perché inidoneo a garantire il sostentamento (Cass. civ., Sez. VI lavoro, ord. n. 26642/2014). Si richiamano altresì Sez. II appello, sent. n. 378/2018 e Sez. Toscana, sent. n. 29/2021, che esigono un autonomo e distinto accertamento delle due condizioni, nonché la prova delle effettive modalità del mantenimento.

Applicando tali coordinate, la Corte osserva che è incontestato il requisito sanitario e quello della non autosufficienza economica della ricorrente, titolare di redditi inferiori al limite. È invece contestato il mantenimento abituale. La ricorrente risiedeva in località diversa da quella della madre e non ha prodotto prove idonee a dimostrare la convivenza di fatto, né che la defunta provvedesse abitualmente al suo mantenimento.

Le argomentazioni sull’assistenza prestata non sono dirimenti: la prestazione di assistenza e la convivenza non sono concetti sovrapponibili. I documenti prodotti dopo l’ordinanza istruttoria n. 20/2023 consistono in mere note di corrispondenza indirizzate alla madre presso il domicilio della figlia, talune risalenti nel tempo e alcune indirizzate congiuntamente. Manca la prova di pagamenti o passaggi di denaro continuativi. La prova testimoniale non può colmare la carenza documentale, non potendo superare le risultanze anagrafiche né dimostrare il mantenimento abituale in assenza di ulteriori idonei elementi. Il ricorso è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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