Diniego di discarico legittimo per riscossione negligente del concessionario (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 13 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso dal concessionario della riscossione avverso il diniego di discarico, il giudice contabile non esercita un sindacato demolitorio sull’atto amministrativo, ma accerta la sussistenza del diritto dell’ente locale al pagamento delle quote inesigibili ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 112/1999. Il diniego è legittimo quando la documentazione prodotta dal concessionario dimostra un’attività di esazione disordinata, episodica e frazionata in atti meramente ripetitivi, con conseguente perdita del credito per prescrizione. Il principio del ragionevole affidamento sull’applicabilità della normativa derogatoria esclude la declaratoria di inadempienza per la sola omessa comunicazione di inesigibilità, ma non esonera il giudice dalla verifica degli ulteriori presupposti sostanziali. Il diniego tempestivamente impugnato non sospende l’attività di riscossione, che il concessionario deve proseguire. La definizione agevolata con il pagamento di un ottavo dell’importo iscritto a ruolo opera solo entro novanta giorni; in caso di proposizione e rigetto del ricorso, la somma dovuta è pari a un terzo.
Il Fatto
Il Comune di Teramo avviava una verifica su centoquarantadue partite di credito affidate alla concessionaria della riscossione, in relazione alla mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo. Non ritenendo fondate le risposte ottenute, l’ente adottava altrettanti provvedimenti di diniego del discarico. Nel maggio 2017 la società impugnava dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale tutti i provvedimenti, contestando i vizi del procedimento e l’insussistenza del potere di controllo del Comune in applicazione della normativa derogatoria del 2015.
La vicenda processuale ha visto un duplice intervento della Corte costituzionale, con la sospensione dei giudizi. Il giudizio all’esame riguarda il carico affidato alla società nei confronti di un debitore, riferibile a ruoli degli anni 2000-2008 per ICI, ICIAP, TARSU, tariffa rifiuti, sanzioni del codice della strada e oneri accessori. I giudizi sospesi sono stati riassunti e, all’udienza del 17 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla premessa che il giudizio promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non concerne la legittimità degli atti dell’ente creditore, ma la fondatezza del diritto dell’ente al pagamento delle quote inesigibili. Eventuali vizi dell’attività amministrativa rilevano solo nella misura in cui si riverberano sul diritto al rimborso. Le sentenze della Corte costituzionale hanno chiarito che ai rapporti tra il Comune e la società si applica la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999, con conseguente infondatezza della prospettazione di un termine ancora pendente per la dichiarazione di inesigibilità.
Il Collegio riconosce che il principio del ragionevole affidamento circa l’applicabilità della normativa derogatoria impedisce di dichiarare il concessionario inadempiente per la sola omessa comunicazione tempestiva di inesigibilità. Tuttavia, secondo la motivazione, ciò non esonera il giudice dalla verifica dei presupposti sostanziali idonei a configurare il diritto al discarico. La Sezione sottolinea che il diniego tempestivamente impugnato non comporta la sospensione dell’attività del concessionario, che anzi deve proseguire nella riscossione, potendo una protratta inerzia pregiudicare l’esito del ricorso per il verificarsi di decadenze o prescrizioni.
Nel merito, la Corte rileva che la documentazione prodotta evidenzia un’attività di riscossione disordinata, episodica e diluita nel tempo, con lunghe e ingiustificate pause nella sequenza procedimentale e con effetti sulla prescrizione del diritto. Per alcune poste le verifiche patrimoniali risultano effettuate a notevole distanza dalla notifica delle cartelle; gli atti di esecuzione coattiva non sono stati tempestivi e non hanno prodotto alcun recupero. La società non ha provato la sussistenza dei presupposti per una utile prosecuzione dell’attività, né risulta che vi sia stato un recupero, anche parziale, delle partite iscritte a ruolo.
Quanto alla sopravvenuta rottamazione dei crediti, la Sezione la ritiene irrilevante, perché alla data di entrata in vigore della normativa la possibilità di un esito positivo era già gravemente pregiudicata dall’inidoneità delle azioni poste in essere. Sul quantum, la Corte esclude l’applicabilità della riduzione a un ottavo prevista dall’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999, riservata al pagamento entro novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo: in caso di proposizione e rigetto del ricorso la somma dovuta è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, con interessi e spese. Il ricorso è respinto e il provvedimento impugnato confermato, con compensazione integrale delle spese per la complessità del quadro normativo.
Nota della Redazione
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