Il diniego di fiscalizzazione dell’abuso edilizio richiede istruttoria adeguata e contraddittorio (TAR Puglia n. 248 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La fiscalizzazione dell’abuso edilizio, prevista dall’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, costituisce un rimedio che affianca la demolizione allorché questa non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità. Il diniego dell’istanza di fiscalizzazione esige un’istruttoria adeguata, idonea a dare evidenza non solo dell’assenza di pregiudizio per la parte conforme in caso di demolizione, ma anche dell’impossibilità di tutelare altrimenti l’interesse pubblico alla vigilanza edilizia. La mera incertezza sulla proprietà del vano da demolire integra un elemento di perplessità dell’azione amministrativa e impone, in applicazione del principio di buon andamento, di attendere la definizione dell’azione giudiziale di accertamento prima di dare corso all’ordine di demolizione. La prova della mancanza di pregiudizio va preferibilmente fornita in contraddittorio tra le parti, specie quando siano state espresse opinioni tecniche di segno contrario.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un immobile in Putignano, impugnavano il provvedimento con cui il Dirigente della III Area aveva ritenuto non accoglibile la loro istanza di fiscalizzazione dell’illecito edilizio ai sensi dell’art. 34, secondo comma, d.P.R. 380/2001, avanzata unitamente alla richiesta di sospensione dell’attività demolitoria. Gli istanti paventavano il pericolo derivante dall’eventuale demolizione di un piccolo vano tecnico di pertinenza dell’immobile, che essi assumevano preesistente e riconducibile alla servitù di un impianto di riscaldamento condominiale.
Il gravame investiva anche gli atti presupposti e, in particolare, la comunicazione con cui l’Ente aveva per la prima volta portato a conoscenza degli eredi la volontà di procedere all’acquisizione al patrimonio ai sensi della medesima norma, oltre al verbale di inottemperanza. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che nel caso di specie l’Amministrazione comunale non aveva accertato l’autore dell’abuso. Su questo presupposto, il diniego opposto all’istanza di fiscalizzazione viene ritenuto illegittimo.
Il Tribunale ricostruisce la funzione della norma: la demolizione resta il rimedio principale alla consumazione dell’illecito edilizio, ma lascia spazio alla fiscalizzazione dell’abuso da parte dell’interessato. Il diniego deve perciò reggersi su un’istruttoria adeguata, che illustri il pregiudizio alla parte realizzata in conformità e l’impossibilità di tutelare altrimenti l’interesse pubblico sottostante all’attività di vigilanza.
Il profilo decisivo è costituito dall’incertezza sulla proprietà del vano da demolire, posta a base del diniego. Per il Collegio essa integra un elemento di perplessità dell’azione amministrativa, che i ricorrenti hanno dimostrato di voler superare proponendo azione di accertamento della proprietà del vano tecnico abusivamente realizzato. Il principio di buon andamento della P.A. impone quindi di attendere la definizione di quella azione prima di dare corso all’ordine di demolizione.
Sul piano della inesigibilità di una sanzione diversa dalla demolizione, il Tribunale osserva che, tenuto conto della natura degli interessi in gioco, la prova della mancanza di pregiudizio va preferibilmente fornita in contraddittorio tra le parti, soprattutto quando siano state manifestate opinioni tecniche di segno contrario, come nella specie. Su queste basi il ricorso è accolto, con annullamento del diniego di fiscalizzazione impugnato; le spese processuali sono compensate.
Nota della Redazione
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