Onere di motivazione rafforzata e incompetenza del dirigente sul contributo di costruzione (TAR Puglia n. 249 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione, in relazione alla zonizzazione e alla tipologia dell’intervento, rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001. Ove le tabelle comunali non rechino parametri riferibili alla zona di intervento, il dirigente non può sostituirsi all’organo consiliare né rideterminare unilateralmente il contributo applicando i parametri di una zona contigua. Un simile intervento configura appropriazione di competenza e sostanziale autotutela rispetto alla presupposta deliberazione consiliare, in violazione del principio del contrarius actus. Il calcolo deve comunque fondarsi sulla zona e sulla tipologia effettive dell’intervento, secondo l’art. 20 della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6.

Il Fatto

La ricorrente presentava nel 2017 istanza di permesso di costruire per strutture turistiche su un suolo ricadente in zona “F” del PRG, destinata ad attrezzature pubbliche di interesse generale, priva di norme tecniche di attuazione. Conclusa l’istruttoria, il Consiglio comunale approvava il progetto con deliberazione n. 49 del 24 settembre 2021, comprensiva dello schema di cessione gratuita dell’area da destinare a strada pedonale pubblica.

Con due note del novembre 2022 il dirigente del Settore urbanistica rideterminava in forte aumento gli oneri, assumendo a riferimento i parametri della contigua zona C3 semintensiva. La ricorrente impugnava le note e, nelle more, il SUAP rilasciava il permesso di costruire n. 1/2023, che confermava il ricalcolo. Proponeva quindi motivi aggiunti avverso il titolo edilizio, nella parte relativa al contributo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, concessa in via cautelare la sospensiva con ordinanza della Sezione n. 124/2023, esamina il secondo motivo del ricorso introduttivo, riproposto con i motivi aggiunti. La questione centrale attiene alla competenza a quantificare il contributo in assenza di parametri riferibili alla zona “F”.

Il Tribunale richiama l’art. 16, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, che collega la definizione degli oneri alla zonizzazione e dunque alla competenza consiliare. Poiché le tabelle allegate alla deliberazione di C.C. n. 20 del 2018 non recano parametri per la zona di intervento, la quantificazione era correttamente rimessa all’approvazione consiliare unitamente al progetto.

Il dirigente, adottando gli atti impugnati, si è pertanto appropriato di una competenza che non gli spetta. Ha inoltre agito in sostanziale autotutela rispetto alle determinazioni della deliberazione consiliare presupposta, violando il principio del contrarius actus.

Nel merito, il Collegio ribadisce quanto già rilevato in sede cautelare: gli oneri devono essere stabiliti in base alla zona e alla tipologia dell’intervento, secondo l’art. 20 della legge regionale n. 6/1979, e non mediante il riferimento ai parametri di una zona diversa e contigua.

Il ricorso è quindi accolto, con assorbimento delle ulteriori censure e con il rilievo del sopravvenuto difetto di interesse sul primo motivo introduttivo. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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