Il litisconsorzio tributario non sussiste tra coobbligati in posizione scindibile (Cass. civ. Sez. 5 n. 12338 del 03.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, il litisconsorzio necessario di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 546/1992 si configura come fattispecie autonoma rispetto all’art. 102 c.p.c., fondata sull’inscindibilità della causa determinata dall’oggetto del ricorso. Ne consegue che, in caso di impugnazione di un atto impositivo unitario da parte di una pluralità di obbligati, il litisconsorzio sussiste solo ove la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non resa nei confronti di tutti. Non ricorre invece quando le posizioni dei soggetti coinvolti siano distinte e scindibili, non essendo ipotizzata una medesima obbligazione tributaria né una società di fatto tra loro.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente, quale amministratore di fatto di un consorzio, un avviso di accertamento con irrogazione di sanzioni, fondato sulle risultanze di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso; l’appello avverso tale sentenza era parimenti rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio.
Avverso la sentenza d’appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, denunciando, tra l’altro, la violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, il difetto di integrità del contraddittorio per la mancata citazione di un presunto coautore delle violazioni, l’incompetenza dell’ufficio accertatore e l’inesistenza della notificazione eseguita da operatori privati.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, rilevando che la questione non risultava dedotta nei gradi di merito. In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare lo specifico atto del grado precedente in cui ciò sia avvenuto, in virtù del principio di autosufficienza.
Nel merito del secondo motivo, la Corte ha escluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra il contribuente e l’altra persona fisica indicata nel processo verbale di constatazione come coautrice delle condotte. Ha precisato che il litisconsorzio necessario ricorre solo nei casi in cui la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, in ragione di una posizione giuridica strutturalmente comune. Nella specie, non essendo ipotizzata una medesima obbligazione tributaria né una società di fatto tra i due soggetti, le cause erano da ritenersi distinte e scindibili, tanto più che il medesimo avviso di accertamento era stato impugnato separatamente da ciascuno.
La Corte ha altresì dichiarato inammissibile il terzo motivo, concernente la competenza dell’ufficio accertatore, per la medesima ratio di novità della questione. Quanto al quarto e quinto motivo, relativi alla responsabilità solidale e all’onere della prova, ha richiamato il principio per cui la deroga alla responsabilità personale dell’autore della violazione, di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 269/2003, opera solo quando la persona fisica agisca nell’interesse dell’ente. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva accertato, con valutazione non censurabile in sede di legittimità, che la società costituiva un mero schermo per finalità evasive.
Infine, il sesto motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché il contribuente impugnava la notificazione dell’avviso di presa in carico, mentre l’atto gravato era l’avviso di accertamento, ritualmente notificato tramite Poste Italiane. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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